mercoledì 5 dicembre 2018

Regole di Wall STreet nell'era #Metoo: evitate le donne

Wall Street Rule for the #MeToo Era: Avoid Women at All Cost

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 Fonte: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-03/a-wall-street-rule-for-the-metoo-era-avoid-women-at-all-cost

Wall Street Takes #MeToo Pointers From VP Mike Pence

Wall Street's #MeToo rules


Wall Street Takes #MeToo Pointers From VP Mike Pence


No more dinners with female colleagues. Don’t sit next to them on flights. Book hotel rooms on different floors. Avoid one-on-one meetings.
In fact, as a wealth adviser put it, just hiring a woman these days is “an unknown risk.” What if she took something he said the wrong way?
Across Wall Street, men are adopting controversial strategies for the #MeToo era and, in the process, making life even harder for women.
Call it the Pence Effect, after U.S. Vice President Mike Pence, who has said he avoids dining alone with any woman other than his wife. In finance, the overarching impact can be, in essence, gender segregation.
Interviews with more than 30 senior executives suggest many are spooked by #MeToo and struggling to cope. “It’s creating a sense of walking on eggshells,” said David Bahnsen, a former managing director at Morgan Stanley who’s now an independent adviser overseeing more than $1.5 billion.
This is hardly a single-industry phenomenon, as men across the country check their behavior at work, to protect themselves in the face of what they consider unreasonable political correctness -- or to simply do the right thing. The upshot is forceful on Wall Street, where women are scarce in the upper ranks. The industry has also long nurtured a culture that keeps harassment complaints out of the courts and public eye, and has so far avoided a mega-scandal like the one that has engulfed Harvey Weinstein.

‘Real Loss’

Now, more than a year into the #MeToo movement -- with its devastating revelations of harassment and abuse in Hollywood, Silicon Valley and beyond -- Wall Street risks becoming more of a boy’s club, rather than less of one.
“Women are grasping for ideas on how to deal with it, because it is affecting our careers,” said Karen Elinski, president of the Financial Women’s Association and a senior vice president at Wells Fargo & Co. “It’s a real loss.”
There’s a danger, too, for companies that fail to squash the isolating backlash and don’t take steps to have top managers be open about the issue and make it safe for everyone to discuss it, said Stephen Zweig, an employment attorney with FordHarrison.
“If men avoid working or traveling with women alone, or stop mentoring women for fear of being accused of sexual harassment,” he said, “those men are going to back out of a sexual harassment complaint and right into a sex discrimination complaint.”

Channeling Pence

While the new personal codes for dealing with #MeToo have only just begun to ripple, the shift is already palpable, according to the people interviewed, who declined to be named. They work for hedge funds, law firms, banks, private equity firms and investment-management firms.
For obvious reasons, few will talk openly about the issue. Privately, though, many of the men interviewed acknowledged they’re channeling Pence, saying how uneasy they are about being alone with female colleagues, particularly youthful or attractive ones, fearful of the rumor mill or of, as one put it, the potential liability.
A manager in infrastructure investing said he won’t meet with female employees in rooms without windows anymore; he also keeps his distance in elevators. A late-40-something in private equity said he has a new rule, established on the advice of his wife, an attorney: no business dinner with a woman 35 or younger.
The changes can be subtle but insidious, with a woman, say, excluded from casual after-work drinks, leaving male colleagues to bond, or having what should be a private meeting with a boss with the door left wide open.

‘Not That Hard’

On Wall Street as elsewhere, reactions to #MeToo can smack of paranoia, particularly given the industry’s history of protecting its biggest revenue generators.
“Some men have voiced concerns to me that a false accusation is what they fear,” said Zweig, the lawyer. “These men fear what they cannot control.”
There are as many or more men who are responding in quite different ways. One, an investment adviser who manages about 100 employees, said he briefly reconsidered having one-on-one meetings with junior women. He thought about leaving his office door open, or inviting a third person into the room.
Finally, he landed on the solution: “Just try not to be an asshole.”
That’s pretty much the bottom line, said Ron Biscardi, chief executive officer of Context Capital Partners. “It’s really not that hard.”

In January, as #MeToo was gathering momentum, Biscardi did away with the late-night, open-bar gathering he’d hosted for years in his penthouse suite during Context Capital’s annual conference at the Fontainebleau Miami Beach. “Given the fact that women are in the minority at our events, we want to make sure that the environment is always welcoming and comfortable. We felt that eliminating the after-party was necessary to remain consistent with that goal.”

In this charged environment, the question is how the response to #MeToo might actually end up hurting women’s progress. Given the male dominance in Wall Street’s top jobs, one of the most pressing consequences for women is the loss of male mentors who can help them climb the ladder.


“There aren’t enough women in senior positions to bring along the next generation all by themselves,” said Lisa Kaufman, chief executive officer of LaSalle Securities. “Advancement typically requires that someone at a senior level knows your work, gives you opportunities and is willing to champion you within the firm. It’s hard for a relationship like that to develop if the senior person is unwilling to spend one-on-one time with a more junior person.”
Men have to step up, she said, and “not let fear be a barrier.”
— With assistance by Max Abelson, and Sonali Basak
(Adds detail on industry history in 15th paragraph.)

martedì 4 settembre 2018

Affido condiviso: cosa prevede il DDL Pillon

FONTE: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/09/04/affido-condiviso-cosa-prevede-il-ddl-pillon

Affido condiviso: cosa prevede il DDL Pillon

    Il disegno di legge Pillon (atto Senato n. 735), che riprende il cognome del senatore leghista proponente, e che reca “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, nei prossimi giorni principierà il proprio iter parlamentare, preannunciando di attestarsi quale prima ed epocale riforma, nella delicatissima area del diritto di famiglia, dell’attuale legislatura. Presentato il I agosto scorso, ha destato il concreto interesse, riscontrando consenso e apprezzamenti diffusi, delle più cliccate testate telematiche.

    Al di là di ogni ragionevole, o meno, previsione di giudizio, sia sociale che istituzionale, appare indubbio che la tematica in questione coinvolga un sempre più elevato numero di famiglie italiane. Nell’intenzione dei senatori che hanno sottoscritto il disegno di legge, consci delle criticità palesate dall’applicazione fattuale della Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”), la riforma rappresenta l’adempimento di un impegno assunto con il noto contratto di governo. Quest’ultimo, nell’ambito del diritto di famiglia, ha previsto taluni ritocchi normativi volti ad indirizzare la materia in commento verso una progressiva degiurisdizionalizzazione:
    riassegnando centralità a famiglia e genitori,
    restituendo ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli,
    lasciando al giudice il ruolo residuale su un duplice fronte:
    decidere nel caso di mancato accordo,
    verificare la non contrarietà all’interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.
    La relazione che accompagna lo schema di legge indica, riassumendoli, i criteri già segnati dal contratto di governo:
    mediazione civile obbligatoria per le questioni ove siano coinvolti i figli minori di età,
    equilibrio tra ambedue le figure genitoriali,
    tempi paritari,
    mantenimento in forma diretta ed in assenza di automatismi,
    contrasto al fenomeno della cd. alienazione genitoriale.

    Punti principali

    Più in dettaglio, tra i punti posti in rilievo da Pillon e cofirmatari a sostegno della proposta novella, si segnalano:

    Adr

    Il previsto congegno di ADR (Alternative dispute resolution) intende intende prevenire, la lite giudiziaria, in considerazione delle conseguenze che la stessa comporta per una famiglia sul piano relazionale ed economico. L’incessante rimando che affiora nella proposta in commento, alle procedure di ADR (conciliazione, mediazione, coordinazione genitoriale) ha il dichiarato fine di restituire la responsabilità decisionale ai genitori, sostenendoli e supportandoli nei momenti ove, a causa della difficoltà di dialogo, non siano autonomamente in grado di mantenere percorribile la via maestra della comunicazione non ostile, nel superiore interesse del minore.

    Co-parenting

    Per quanto concerne più propriamente l’aspetto dell’affido condiviso, Pillon e company hanno evidenziato che la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, non sta garantendo appieno la cogenitorialità (co-parenting) delle coppie separate, e più in particolare viene riportato che in Italia:
    • l’affido a tempi paritetici sia stimato intorno all’1-2 per cento
    • l’affido materialmente condiviso (valutando tale una situazione ove il minore trascorre almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore meno coinvolto) concerne il 3-4 per cento dei minori
    • l’affido materialmente esclusivo riguarda oltre il 90 per cento dei minori

    Adeguamento alla Risoluzione UE 2079/2015

    La relazione richiama la Risoluzione n. 2079 del 2015, del Consiglio d’Europa, la quale esorta gli Stati membri ad adottare legislazioni che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, per garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni rilevanti per la vita e lo sviluppo della prole, nel miglior interesse di questa, suggerendo, oltre al resto, di introdurre nella legislazione interna il principio della doppia residenza, ovvero del doppio domicilio, dei figli in ipotesi di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso ovvero di negligenza verso un minore, oppure di violenza domestica. Lo stesso atto europeo consiglia di adottare le misure necessarie per incoraggiare la mediazione all’interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori, istituendo un colloquio informativo obbligatorio fissato dal giudice. Infine, la Risoluzione chiede ai Paesi membri di incoraggiare l’elaborazione di piani parentali che permettano ai genitori di definire, in prima persona, i basilari aspetti dell’esistenza del loro figlio.

    Mantenimento diretto

    Nella relazione accompagnatoria si esplicitano le ragioni secondo le quali il principio del mantenimento diretto, seppur astrattamente previsto dalla disciplina quale modalità di default per provvedere alla prole, dovrebbe assurgere a “regola”. Si evidenzia che il medesimo concetto contribuisce, in capo al minore, a una percezione di maggior benessere economico: non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo dall’ex partner, verso cui, a torto o anche a ragione, non nutre più fiducia. I proponenti osservano, al contrario, che in Italia si è rimasti fermi all’antiquata idea dell’assegno, priva di valenze relazionali, a carico di uno dei genitori. Ed ancora, la disciplina già vigente manifesta preferenza nei confronti del mantenimento diretto della prole a carico dei genitori, individuando l’assegno perequativo unicamente quale espediente residuale. Nondimeno, nell’applicazione pratica, ciò che doveva avere un ruolo residuale si è evoluto in ordinario, registrandosi, per l’effetto, una considerevole casistica ove nei relativi provvedimenti di separazione, divorzio, o anche di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, non si prevede un assegno mensile a carico dell’uno ovvero dell’altro genitore. Ciò posto, per i proponenti appare maturo il tempo per una novella normativa, al fine di indicare la preferenza dell’ordinamento per la forma diretta di mantenimento, ed anche in considerazione della circostanza che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equivalenti con ognuno dei genitori, è più agevole, per questi ultimi, provvedere senza deviazioni alle esigenze della prole. Infine, viene proposto di attuare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in forma diretta, individuando i costi standard nonché i capitoli di spesa.

    Assegnazione della casa familiare

    Cancellata la figura del genitore collocatario, ne discende che il minore potrà avere due case: in ipotesi di separazione, il conflitto tra i genitori è in genere determinato dall’interesse economico all’assegnazione dell’abitazione familiare. In riferimento alla fattispecie statisticamente più frequente di casa familiare co-intestata alla coppia, la proposta di modifica richiama la disciplina afferente alle norme sulla comunione (articoli 1100 e seguenti del codice civile), che prevede il diritto a un corrispettivo da parte del comproprietario che utilizza la res in via esclusiva, nelle more della divisione. Viceversa, nell’ipotesi di proprietà esclusiva in capo a uno dei due genitori, ovvero a terzi, si richiama l’applicazione delle vigenti norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto o di abitazione, locazione.

    Piano genitoriale

    L’istituto su cui Pillon e colleghi puntano, come strumento per coadiuvare i genitori ad evitare contrasti strumentali e, per l’effetto, a convogliare le energie sulperseguimento del maggior interesse della prole, è quello del piano genitoriale, e sul quale l’ex coppia sarà chiamata a confrontarsi per identificare le concrete esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo pedagogico e progettuale che presti attenzione a tempi e attività della prole, oltre i relativi capitoli di spesa.

    Ascendenti

    Nelle intenzioni del progetto di legge anche i nonni potranno intervenire ed esprimersi attraverso interventi ad adiuvandum dal tenore eminentemente propositivo, nel quadro di tutela del diritto dei minori a intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti. Più in dettaglio, gli ascendenti sono nominati sia nell’articolo 11 (“Modifica dell’articolo 337 ter del codice civile”) che 17 (“Modifica all’articolo 342 bis del codice civile”) dello schema di legge.

    Alienazione genitoriale

    L’impianto dello schema normativo si pone in aperto contrasto col fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori, in favore di un maggiore, corretto, nonché armonico, sviluppo psichico e fisico del minore.

    Articolato normativo del progetto

    Lo schema di legge, strutturato in 24 articoli, attraversa la materia dell’affido condiviso nella globalità delle sfaccettature, senza tralasciare quelle umane e sociali, attraversa e novella finanche l’istituto della separazione personale dei coniugi. Il linguaggio appare alquanto lineare e sintetico, scandendo in modo analitico e con pregevole chiarezza i propositi della riforma.

    Articolo 1

    Viene istituita nonché regolamentata la professione del mediatore familiare, al contempo elencandone i requisiti:
    • titoli di studio
    • specializzazioni
    • percorsi di formazione
    Si demanda alle regioni il compito di istituire e aggiornare, con cadenza annuale, gli elenchi di iscrizione per i mediatori.

    Articolo 2

    Viene sancito l’obbligo di riservatezza per segreto professionale, mediante il divieto di esibire, nei procedimenti giurisdizionali, atti e documenti del procedimento di mediazione, eccetto l’accordo firmato dal mediatore, dalle parti, oltre che dai rispettivi legali.

    Articolo 3

    Definisce e regolamenta il procedimento della mediazione familiare, fissando la durata massima a sei mesi, prevedendone l’accesso volontario delle parti che, in qualsiasi mo- mento, possono interromperne la partecipazione. L’esperimento della mediazione familiare assurge a condizione di procedibilità nell’ipotesi in cui nella controversia siano coinvolti direttamente, o anche solo indirettamente, soggetti minori di età. Il comma VIII prevede l’omologazione del tribunale competente per territorio, al fine dell’esecutività dell’accordo raggiunto, quale esito del procedimento di mediazione familiare. Il tribunale deve decidere, nel termine di giorni quindici giorni dalla formulazione dell’istanza, in camera di consiglio.

    Articolo 4

    Le spese e i compensi per il mediatore sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare nel termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della legge.

    Articolo 5

    Definisce la coordinazione genitoriale come “processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali”. Il comma II istituisce la figura del coordinatore genitoriale, ovvero un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario, sociale, ovvero giuridica:
    • psichiatra
    • neuropsichiatra
    • psicoterapeuta
    • psicologo
    • assistente sociale
    • avvocato
    • mediatore familiare
    Operando in veste di terzo imparziale, si vede assegnato il compito di gestire in via stragiudiziale le liti eventualmente insorte tra i genitori della prole minorenne, in merito all’esecuzione del piano genitoriale. Il giudice, dietro istanza dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale, dispone la nomina qualora ritenuto necessario nell’interesse del minore.

    Articolo 6

    Novella l’articolo 178 del codice di rito civile (“Controllo del collegio sulle ordinanze”), aggiungendo un ulteriore comma, al fine di stabilire che l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli risulti impugnabile dalle parti, mediante reclamo immediato al collegio.

    Articolo 7

    Novella l’articolo 706 del codice di rito civile (“Forma della domanda”), statuendo che le coppie con figli devono procedere alla mediazione obbligatoria per aiutare le parti a trovare un accordo nell’interesse dei minori. Il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, firmata dai coniugi medesimi, ove si dà atto del tentativo di mediazione, nonché del relativo risultato.

    Articolo 8

    Novella l’articolo 708 del codice di procedura civile (“Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente”), prescrivendo che all’udienza di comparizione il presidente, in ipotesi di vana conciliazione, informa le parti in merito alla possibilità di avvalersi della mediazione familiare (si ribadisce, obbligatoria in presenza di figli minori). Il presidente deve anche valutare i rispettivi piani genitoriali assumendo con ordinanza i provvedimenti opportuni nell’interesse sia dei figli che dei coniugi, conformemente al disposto di cui all’articolo 337 ter e seguenti del codice civile.

    Articolo 9

    Rimpiazza l’attuale formulazione dell’articolo 709 ter del codice di rito civile (“Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”), rendendo maggiormente incisivo il ricorso, sul presupposto che la mera ammonizione “si è rivelata un’arma spuntata e incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori”.

    Articolo 10

    Sostituendo la vigente formulazione dell’articolo 711 del codice di rito civile (“Separazione consensuale”), statuisce che in ipotesi di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, comma VI del medesimo codice, nonché dall’articolo 337 ter del codice civile. Qualora sia riscontrato che i coniugi non vi abbiano adempiuto, il presidente deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione. Se ha buon esito, si procede secondo le previsioni di cui all’articolo 708, comma II, al contrario, in caso negativo, il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione oltre che delle condizioni afferenti ai coniugi medesimi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. Viene inoltre precisato che i coniugi i quali abbiano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale, risultano esentati dalla mediazione obbligatoria.

    Articolo 11

    Concerne i provvedimenti sui figli. In particolare, evidenziando la sostituzione del vigente articolo 337 ter del codice civile (“Provvedimenti riguardo ai figli”), la novella statuisce il diritto del minore al mantenimento di un rapporto “equilibrato e continuativo” con ambedue i genitori:
    • ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale
    • trascorrere con ciascuno tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salve le ipotesi di impossibilità materiale
    Si garantiscono:
    • tempi paritari se anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta
    • la permanenza minima di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso ciascuno, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio ed in casi tassativamente individuati
    • diritto a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale
    Il giudice, nell’affidare in via condivisa i figli minori, deve stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni:
    • scolastiche
    • amministrative
    • relative alla salute
    Nel piano genitoriale devono essere anche indicate misure e modalità attraverso le quali ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, conformemente alle esigenze indicate nel piano genitoriale, e tenendo in considerazione:
    • le esigenze del minore
    • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
    • i tempi di permanenza presso ciascun genitore
    • le risorse economiche di entrambi i genitori
    • la valenza economica delle incombenze domestiche e di cura assunte da ogni genitore
    In assenza di accordo, il giudice, udite le parti, stabilisce il piano genitoriale:
    • specificando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore
    • fissando la misura e il modo con cui ciascuno dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli individuato su base locale alla luce del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT
    • individuando le spese ordinarie e le spese straordinarie
    • attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa, dando applicazione al protocollo nazionale sulle spese straordinarie
    Si sancisce, infine, che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice possa disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, perfino se intestati a soggetti diversi.

    Articolo 12

    Rimpiazza l’articolo 337 quater del codice civile (“Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso”), statuendo che il giudice, nelle ipotesi di cui all’articolo 337-ter, comma II, possa disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori se ritenga che l’affidamento all’altro risulti contrario all’interesse del minore, garantendo in ogni caso il diritto del minore alla bigenitorialità. Il genitore al quale risultano affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice:
    • vanta l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi
    • deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato
    Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da ambedue i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati:
    ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione,
    può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
    Sono previsti casi di temporanea impossibilità ad affidare il minore di età ai propri genitori e, in tali ipotesi, il giudice deve stabilire ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale.

    Articolo 13

    Sostituisce l’articolo 337 quinquies del codice civile, modificando le norme sull’affidamento dei figli e le fattispecie di conflittualità genitoriale, inserendo la previsione del secondo tentativo di mediazione, nonché il coordinatore genitoriale, quali tentativi finali per restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della definitiva decisione del giudice. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti:
    • l’affidamento dei figli
    • i piani genitoriali
    • i tempi di frequentazione con la prole
    • l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
    • misura e modalità del contributo

    Articolo 14

    Rimpiazza l’articolo 337 sexies, disciplina la residenza del minore, prescrivendo che il giudice possa stabilire, nell’interesse dei figli minori, che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in ipotesi di dissidio quale dei due genitori potrà seguitare a risiedervi. Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore:
    • non proprietario
    • non titolare di specifico diritto
    • colui che non abita ovvero cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
    • colui che conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio

    Articolo 15

    Sostituisce l’articolo 337 septies, riguardante le disposizioni in favore dei figli maggiorenni, chiarendo che il giudice possa disporre in favore di questi, non indipendenti economicamente, dietro loro istanza, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori, e da versarsi direttamente all’avente diritto.

    Articolo 16

    Subentra all’attuale articolo 337 octies del codice civile (“Poteri del giudice e ascolto del minore”), statuendo che il giudice disponga l’audizione del figlio minore ultradodicenne, e pure di età inferiore ove capace di discernimento. L’ascolto del minore deve essere in ogni caso svolto in presenza del giudice, nonché di un esperto dal medesimo designato, e deve essere videoregistrato. Le parti, che possono assistere in locale separato e collegato per mezzo di video, possono avanzare domande per il tramite del giudice, col divieto di domande:
    • dirette a ottenere risposte relativamente al desiderio del minore di stare con uno dei genitori
    • potenzialmente in grado di suscitare preferenze o conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori

    Articolo 17

    Novella l’articolo 342 bis del codice civile (“Ordini di protezione contro gli abusi familiari”), inserendo un comma per prevedere da parte del giudice, e dietro domanda formulata dalla parte, l’adozione, con decreto, di provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando il figlio manifesti comunque rifiuto, alienazione ovvero estraniazione con riguardo ad uno di essi.

    Articolo 18

    Introduce il nuovo articolo 342 quater nel codice civile, col quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore, che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore, la relativa cessazione. Il giudice può disporre, con provvedimento d’urgenza, la limitazione o la sospensione della responsabilità genitoriale. Il giudice può, in ogni caso, disporre:
    • l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore
    • il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura, di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore
    • l’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma

    Articolo 19

    Statuisce l’abrogazione del comma II dell’articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale, che attualmente prevede che il giudice, pronunziando la separazione, dichiari, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione della sua condotta contrastante ai doveri che scaturiscono dal matrimonio.

    Articolo 20

    Novella l’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, per stabilire che le parti e i rispettivi legali devono, in ogni caso, applicare le disposizioni di cui agli articoli 337 ter e seguenti del codice civile.

    Articolo 21

    Rappresenta un effetto del principio del mantenimento diretto della prole, pertanto abroga l’articolo 570 bis del codice penale (recante “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, ed inserito dall’art. 2 del D. Lgs. 01 marzo 2018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”).

    Articolo 22

    Prevede l’applicazione dei principi previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio.

    Articolo 23

    Statuisce che le norme della legge (se e nella versione eventualmente approvata), si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della medesima.

    Articolo 24

    Contiene la tradizionale clausola di invarianza finanziari

    giovedì 30 agosto 2018

    Asia Argento e la nuova teocrazia femminista



    Non ci importa molto della coerenza. Lo scandalo che ha travolto Asia Argento non è tanto legato al suo “predicar bene e razzolar male”. Che se fosse sincero ci farebbe soffrire, ma non ci scandalizzerebbe, perché chi pur indicando il bene e sapendo qual è non è mai caduto nell’errore? Ma non è questo il caso, appunto.
    Per capire chi fosse la Argento non avevamo nemmeno bisogno di questa ultima rivelazione del New York Times, il tempio del mondo liberal che ha colpito una delle sue icone migliori (un regolamento di conti?), da cui emerge che l’attrice nel 2013 avrebbe comprato con 380 mila dollari il silenzio di Jimmy Bennet (attore e cantante oggi 22enne), per una "relazione" con lei quando lui aveva 17 anni. Non ne avevamo bisogno perché anche quando l’anno scorso è diventata la paladina del movimento #MeToo, accusando di molestie Harvey Weisten dopo aver ceduto vent'anni prima alla sue richieste per assicurarsi la carriera, oltre che debole nella denuncia (Argento aveva volontariamente preferito la carriera alla sua dignità, accompagnandosi con Weinstein anche dopo il loro primo incontro) ci sembrava molto faziosa nelle intenzioni. Come pensare infatti che la lotta dell'attrice fosse per la dignità della donna e contro gli abusi, quando lei stessa è stata per anni l'incarnazione del pansessualismo e del libertinismo, arrivando persino ad accettare di girare scene in cui, in veste di spogliarellista, si comportava come un animale arrivando ad avere effusioni sessuali con un cane?
    È chiaro, come è stato denunciato da alcuni intellettuali, che il movimento #MeToo è il frutto di una lotta intestina al mondo liberal necessario a far passare la teocrazia femminista, per cui l’uomo sarebbe sempre un orso cattivo che deve pagare i suoi errori, mentre alla donna, povera e debole, deve essere concesso tutto. Insomma, la Argento ha sempre pensato che ci fossero due pesi e due misure. Perciò, come si legge dalle carte pubblicate, l'attrice sarebbe entrata nella stanza di albergo di Bennet e dopo avergli offerto alcolici lo avrebbe spinto sul letto.
    La Argento ieri ha negato ogni cosa, ma le carte legali restano. Certo, non si sa se il ragazzo fosse consenziente o meno e se si sia o no approfittato della situazione per ricevere denaro. Fatto sta che gli avvocati dell’attrice hanno ritenuto di dare al ragazzo quanto richiesto per farlo tacere. Una bella prepotenza per essere una che parla di rispetto, mentre come una camionista alza diti medi aggredendo verbalmente qualsiasi persona non digerisca, mentre nello stesso tempo a New York predicava insieme a Laura Boldrini la necessità femminista di difendere le donne indifese contro «il patriarcato» perché «siamo dalla parte delle donne, della pace, della verità».
    Questa confusione, questa ambiguità per cui si danno messaggi opposti non è però ipocrisia. La Argento cavalca la doppiezza in tutti i suoi film, compreso quello girato con Bennet nel 2004 "Ingannevole è il cuore più di ogni cosa" (basti vedere la foto sopra della locandina). I due infatti si erano conosciuti ben dieci anni prima dell'abuso, quando lui aveva otto anni. L'attrice aveva dichiarato che per girare il film aveva dovuto lavorare a lungo con il piccolo affinché avesse «una totale fiducia in me», come sottolineato dalla difesa del ragazzo spiegando quanta fede lui avesse nell'attrice, tanto che i rapporti fra i due devono essere durati anni se si trovavano ancora insieme nel 2013.
    Colpisce anche la trama della pellicola che li ha uniti. Un film nato dall’amicizia fra uno scrittore, che si dichiarava di “identità fluida", J.T. LeRoy, e Asia Argento. Il copione era basato sull'autobiografia dell'infanzia di LeRoy (interpretato dal piccolo Bennet), abusato dalla madre, una prostituta violenta che lo vestiva da bimba provocante in modo che i suoi clienti abusassero anche di lui, come lui stesso richiedeva. Ovviamente la colpa di tutto ciò erano i nonni "fanatici cristiani" che a furia di reprimere la sessualità avevano ottenuto l'effetto opposto.
    Il messaggio del film è però quello di un bambino che, pur avendo subìto di tutto, aveva poi superato il trauma accettando quella realtà e anzi assecondandola, così da condurre una vita più o meno stabile nella sua identità fluida. Peccato che anni più tardi si scoprì che J.T. LeRoy, amico di molti vip e spesso ospite delle feste hollywoodiane, ritratto persino mentre si bacia con la Argento ad un party, era in realtà una donna che si era inventata gran parte della storia. In ogni caso il messaggio passò.
    Ma che l’origine di questa ambiguità non sia appunto l’ipocrisia, bensì il male accolto e propagandato lo dice l’ultima performance dell’attrice al "Festival del film di Torino", dove presentatosi come una strega ha inscenato una messa pagana. «Credo in una dea che può risorgere i morti», urlavano sguaiate con la Argento altre streghe. «Signora Gesù, signora Gesù», bestemmiavano evocando lo spirito. «Le donne sono le salvatrici del mondo, alleluia, alleluia…Ti dirò perché la signora Gesù è venuta e perché verrà ancora» e, ancora più forte e minacciosa, la Argento puntando il dito sulla platea come una pazza inveiva: «Ti dirò perché tu devi essere pronto, così che nell’ultimo giorno sarai nella gloria della dea!». Al termine le "sacerdotesse" segnavano con una croce nera la fronte del pubblico in fila per prendere una specie di comunione pagana.
    Per questo la Argento, da vera femminista, non ha mai accusato il pansessualismo e il libertinismo predicati dal movimento sessantottino dell’"utero è mio e lo gestisco io", che è la radice degli abusi maschili, femminili o pedofili, ma solo il maschio in quanto tale. Perciò no, l'attrice non è ipocrita e sarebbe censurare la vera causa del male definirla così. Anzi, il suo razzolare è perfettamente coerente con ciò che predica, ma che è così ingannevole che invece che dare potere alle donne lo ha tolto a tutte quante. E ora lo sta togliendo anche a lei.



    Fonte: http://www.lanuovabq.it/it/asia-non-e-ipocrita-ma-coerente-con-il-suo-pensiero

    venerdì 9 marzo 2018

    Se l'8 marzo diventa festa dell'odio



     Fonte: http://www.ilgiornale.it/news/politica/se-l8-marzo-diventa-festa-dellodio-1502967.html
    Autore: Barbara Benedettelli

    Ieri, 8 marzo 2018 (non 1968), invece delle mimose abbiamo il «Piano». Il movimento femminista «Non Una di Meno» sciopera contro ogni discriminazione di genere (tranne quello maschile) e ogni forma di violenza sulle donne.



    Battaglia nobile, ma oggi, Giornata Internazionale della Donna, sono milioni quelle (e quelli) alle prese con problemi concreti. I malati - e tra questi c'è anche chi è in fase terminale - sono costretti a fare a meno dei loro familiari; chi aspettava da mesi un'importante visita medica finalmente assegnata, deve rimandarla a chissà quando; chi aveva un colloquio di lavoro decisivo, o una riunione che poteva valere un avanzamento di carriera, potrebbe perdere l'occasione. La conta dei disagi è lunga. Lo è ancora di più per chi non può permettersi un taxi, un autista, un'automobile. Per chi, al di là del sesso, ha un lavoro precario o non ce l'ha affatto.

     È quanto meno singolare battersi perché le donne abbiano un'autonomia economica e un lavoro sicuro, costringendole a perdere una possibilità.

    E perché? Per presentare il «Piano femminista contro la violenza maschile». I sindacati che supportano questo gruppo politico estremista di donne in gran parte appartenenti alla comunità LGBT (Lesbiche Gay Bisex Transgender), che hanno idee diverse sui due sessi dalla maggior parte dei comuni mortali etero, lo hanno letto? Una visione del mondo da rispettare, sia chiaro. Ma che non può essere imposta all'intero paese.

    «Sovvertiamo» è una delle parole che emergono nel sito del movimento, secondo il quale il patriarcato in Italia è ancora vigente: ogni donna è oppressa, dominata, costretta dal maschio dentro le mura di casa; il capitalismo è un demone, però chiedono «il reddito di autodeterminazione, un salario minimo europeo e un welfare universale, garantito e accessibile». E niente precariato per le donne.

    Un problema, quello del lavoro a spot, che non riguarda solo loro, siamo tutti precari in una società satura e liquida, per dirla con Bauman. Ma chissenefrega, bisogna «sovvertire»: i diritti civili come la natura. Conta solo un genere, quello femminile. La mascolinità è un insulto e ai generali problemi produttivi, si aggiungono quelli ri-produttivi: fare figli è ormai un ostacolo a una libertà che non si sa più neanche da cosa.

    Ma tolto di mezzo un padrone se ne fa un altro. Oggi in piazza a gridare contro l'uomo nero ci sono femmine contro maschi, dunque anche contro i padri, i fratelli, i figli, i compagni. Perché se la contemporaneità è sregolata, indefinita, caotica, frammentata è colpa loro, in quanto maschi. Non sarebbe stato più utile aprire un tavolo per discutere i problemi reciproci? Un invito da parte delle donne nella giornata a noi dedicata per sconfiggere il vero demone della modernità: l'assenza di dialogo, l'isolamento progressivo nella sfera individuale e nel delirio collettivo paranoico che si mangia la realtà sostituendosi a essa. Invece odio è la parola d'ordine. Potrebbe cristallizzarsi in qualsiasi banalità, in qualsiasi pignoleria, in qualsiasi cifra. Ecco perché oggi avrei preferito vedere la nascita di un'alleanza di ferro tra maschi e femmine, in una società post-fallica, certo. Ma anche post-uterina.

    lunedì 8 gennaio 2018

    Patto per l'equità e giustizia

    PATTO PER L’EQUITA’ E LA GIUSTIZIA

     

     




    Preambolo

    Noi, cittadini italiani e uomini perbene, riteniamo che recenti iniziative legislative e culturali orientate all’ossessiva demolizione della figura maschile e paterna si configurino come attacchi al nostro ordinamento costituzionale e al nostro Stato di Diritto, e per questo siano causa di diffuse iniquità verso un intero genere e, cosa ancora più grave, verso le nuove generazioni rappresentate dai nostri figli.

    Noi, cittadini italiani e uomini perbene, nella convinzione che non vi siano democrazia e libertà senza giustizia, riteniamo che sia non più rimandabile un riequilibrio rispetto all’eccesso di disposizioni legislative e prassi giurisprudenziali ostili e discriminatorie verso il genere maschile, nonché un corrispondente adeguamento che ponga l’ordinamento del nostro paese conforme ai diversi impegni internazionali assunti.

    Noi, cittadini italiani e uomini perbene, assumiamo questa iniziativa con l’obiettivo primario di promuovere un totale superamento dei conflitti di genere artificiosamente generati dalle politiche messe in atto finora, e al fine di impostare un nuovo terreno di riconciliazione che ponga le basi per nuove modalità di relazione proiettate nel futuro, dunque primariamente nella tutela dei bambini, dei minori, dei figli.

    Noi, cittadini italiani e uomini perbene, alla luce di tutto ciò, qui rinunciamo volontariamente a ogni nostra convinzione, a ogni nostro ideale o ideologia, a ogni riferimento culturale territoriale, religioso, razziale o di qualsivoglia altra natura, e ci rendiamo disponibili a concedere il nostro voto, e a invitare chi ci è vicino a concedere il proprio, al partito o movimento politico che si impegni pubblicamente e ufficialmente, tramite il proprio leader, segretario o portavoce, ad acquisire nel proprio programma elettorale e poi a realizzare i punti programmatici qui di seguito illustrati.


    SEZIONE 1 – AFFIDO CONDIVISO
    1)      Riconoscimento giuridico dello status di soggetto debole e di importanza nazionale per i minori di 18 anni e conseguente assunzione da parte dello Stato di misure atte a prevenire ogni privazione o abuso su di essi, assumendo e rispettando le varie convenzioni e dichiarazioni internazionali sulla salute del fanciullo ratificate dal nostro paese, e riconoscendo tale status come priorità nazionale; i bambini sono il futuro e in quanto tali vanno protetti e cresciuti sani da ogni punto di vista. È una necessità nazionale di altissima importanza.

    2)      Riconoscimento del ruolo dei due genitori come prioritario, insostituibile e necessario, perseguendo penalmente ogni comportamento teso ad escludere uno dei genitori dalla cura del figlio e dal di lui diritto affettivo e di cura quotidiana, riconoscendo come necessaria la frequentazione paritaria ed effettiva dei due genitori. Inoltre, ogni sostituzione dei ruoli e delle possibilità di cura materiale dei figli da parte delle istituzioni deve avvenire solo per comprovati e gravi motivi che ne escludano la valenza di abuso su minorenne. In tutti gli altri casi lo Stato deve assumere ogni misura atta a sostenere, recuperare o rafforzare la capacità genitoriale o la possibilità del suo svolgimento, destinando ogni risorsa finanziaria non già alla sostituzione delle figure genitoriali ma al loro rafforzamento ed al miglioramento della vita familiare (ad esempio sussidi alla famiglia in difficoltà economica invece della collocazione dei bambini in case famiglia), reperendo le risorse da una riarticolazione degli stanziamenti destinati alle politiche familiari e delle pari opportunità, come delineato dalla seguente SEZIONE 2.

    3)      Modifica dell’Articolo 30 della Costituzione (attualmente così formulato: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”) in “è dovere e diritto dei genitori FREQUENTARE, mantenere, istruire ed educare i figli, IN MODO DIRETTO, EQUILIBRATO E CONTINUATIVO, anche se nati fuori del matrimonio ED ANCHE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA FAMIGLIA. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti, PREDILIGENDO COMUNQUE STRUMENTI DI AIUTO E DI TUTELA DELLA GENITORIALITÀ NATURALE. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme PER AGEVOLARE la ricerca della paternità”.

    4)      Modifica dell’articolo 31 della Costituzione, (attualmente così formulato: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”) in “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione E CURA della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità E LA PATERNITÀ, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

    5)      Riconoscimento della necessità di risolvere le questioni relative ai minori in tempi immediati, tramite istituzione di corsie preferenziali nei Tribunali, procedure urgenti e brevissime, completamento dei procedimenti in tempi straordinari, a protezione della loro salute. I tempi attuali della giustizia sono gravemente dannosi per i bambini ed i conseguenti danni sono irrecuperabili.

    6)      Equiparazione TOTALE delle due figure genitoriali, equamente necessarie e fondamentali per la salute del bambino. Ogni privazione o indebolimento della presenza di uno dei due genitori naturali è da considerarsi privazione grave su soggetto debole. Così come la scomparsa di un genitore è unanimemente riconosciuta come fonte di sofferenza, altrettanto lo è il suo allontanamento dal minore e la privazione del godimento della sua presenza.

    7)      Riconoscimento della bigenitorialità effettiva e del completo bilanciamento delle due figure come emergenza nazionale e priorità per la salute dei cittadini, con conseguente adozione di ogni misura atta a proteggere tale principio.

    8)      Modifica della Legge 54/2006 e del D.Lgs 154 28/12/2013, secondo le seguenti direttrici:
    a)      eliminazione di ogni discrezionalità del giudice su tempi di frequentazione e modalità economiche ed ogni differenza tra i due genitori (prioritaria l’eliminazione della figura del genitore “collocatario”), in applicazione dei tempi paritari, con un massimo di asimmetria del 10% annuo di presenza con un genitore;
    b)      eliminazione di ogni assegno perequativo, in favore del mantenimento diretto: ogni genitore provvede per il figlio mentre si trova con lui;
    c)       istituzione di un conto comune per ogni figlio, per le spese straordinarie da concordare e per quelle irrinunciabili, quali emergenze sanitarie (stabilite per legge da apposita tabella nazionale) fatto salvo ogni altro obbligo di ulteriore provvidenza in caso non vi fosse adeguata disponibilità sul suddetto conto,  da rendicontare reciprocamente, con obbligo di versamento mensile da parte dei due genitori in proporzione al loro reddito ed in misura percentuale (3%) sul reddito stabilita per legge su scala nazionale. Tali importi non possono essere utilizzati per spese non presenti nella suddetta tabella (ogni abuso dovrà essere perseguito penalmente) e al compimento del diciottesimo anno le somme rimanenti saranno devolute al figlio ed il conto comune verrà cessato;
    d)      automatismo, al compimento del diciottesimo anno di età, della cessazione di ogni vincolo economico e di qualsiasi provvedimento inerente, tra i genitori nei riguardi della gestione del figlio e conseguente adozione degli impegni reciproci tra genitori e prole direttamente tra i soggetti interessati, come stabilito dalla legge sul reciproco sostegno tra genitori e figli;
    e)      scelta, in fase di separazione, tra le seguenti opzioni di gestione della casa comune:
    – Se di proprietà:
    i.      vendita e conseguente distribuzione del ricavato in proporzione alle quote di proprietà. Tale opzione prioritaria deve essere applicata anche nel caso di volontà di un solo genitore, e prevede sempre la prelazione sull’acquisto da parte dell’altro;
    ii.      utilizzo da parte di uno dei due genitori con relativo contributo all’altro genitore in proporzione all’altrui quota di proprietà nella misura del valore di affitto sul mercato. Il genitore con la quota di proprietà più alta ha la facoltà prioritaria nel rimanere nella casa;
    iii.      alternanza dei genitori nella casa comune (nei propri tempi di frequentazione) fino al diciottesimo anno, che diviene residenza solo del figlio ma resta in proprietà dei genitori nelle proporzioni originarie. In caso di disaccordo sulle tre opzioni proposte, si applica per legge la opzione i.
    – Se in affitto:
    iv.      cessazione della locazione;
    v.      assunzione del contratto di affitto da parte di uno dei due genitori che provvederà in toto al relativo pagamento;
    vi.      alternanza dei genitori (nei propri tempi di frequentazione) e la casa diviene residenza del figlio, con assunzione delle rate di affitto e delle spese al 50% tra i genitori. In nessun caso è previsto alcun contributo di affitto tra i genitori. In caso di disaccordo tra le opzioni, verrà applicata per legge l’opzione i.

    9)      Considerando prioritaria per la sua salute psicofisica la frequentazione del figlio con entrambi i genitori naturali ed i due rami parentali, il figlio rimane residente ove si trovava prima della separazione dei genitori o in un raggio di 5 km (a meno di accordi tra le parti), e chi si allontana da tale luogo volontariamente ne assume i costi di trasferimento andata e ritorno per sé e per il figlio nei giorni di propria frequentazione. Lo Stato assume ogni misura atta a favorire e supportare la presenza di entrambi i genitori entro una distanza di 30 km dal figlio. Nel caso eventuali trasferimenti a distanze maggiori siano imposti per motivi di lavoro o personali, si avranno due scelte:
    a.       se imposti dal datore di lavoro, lo Stato assume ogni forma di possibile incentivo all’avvicinamento (ad esempio priorità in graduatoria per dipendenti pubblici, misure di limitazione all’allontanamento nel caso di impresa non pubblica o agevolazioni per il riavvicinamento, cambio mansioni), oppure assume ogni possibile forma di supporto ai trasferimenti (sussidi per spostamenti e case popolari quando si trova fuori sede), reperendo le risorse da una riarticolazione degli stanziamenti destinati alle politiche familiari e delle pari opportunità, come delineato dalla seguente SEZIONE 2;
    b.      se scelti dal genitori per comprovati motivi di oggettiva necessità, lo Stato assume le forme sopradette di sussidio. Se non comprovati, il genitore si assume ogni onere necessario ad essere presente nel luogo di origine nei tempi di frequentazione del figlio.

    10)   Revisione della figura dell’assistente sociale e dei Servizi Sociali alla famiglia, dove il principio di prevenzione (tramite aiuto e sostegno anche economico) deve essere prioritario a quello di intervento sui disagi, considerando virtuose non già le Regioni con alte risoluzioni di situazioni sociali ma quelle con basse necessità di intervento post-evento. In tale luce, le case-famiglia o le comunità di accoglienza devono divenire l’ultima possibilità, residuale, da applicare dopo aver fatto ogni altro tentativo e devono avere carattere temporaneo (non più di 15 giorni per ogni provvedimento di allontanamento da uno o due genitori). L’accoglienza di un minorenne in tali strutture deve essere prima vagliata da apposita Commissione Nazionale composta da esperti psicologici, psichiatri, sanitari e giuridici, con procedure urgenti.

    11)   Le disposizioni sopra esplicitate dovranno avere effetto retroattivo, ovvero ci dovrà essere la possibilità per gli interessati di chiedere la revisione di un precedente processo di separazione che si ritenga sia stato gestito e risolto de facto non in ottemperanza con i principi esposti e non in conformità con le convenzioni, i trattati e le dichiarazioni internazionali ratificate dall’Italia per la difesa e l’interesse dell’infanzia, stanti tutte le conseguenze riparatorie derivanti, la cui definizione viene delegata al giudice revisore.


    SEZIONE 2 – QUALIFICA E REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E AFFINI

    1)      Fissazione di qualifiche specializzate per l’apertura, la gestione e l’attività interna a entità territoriali cui venga affidata l’assistenza ai casi critici legati alla violenza domestica e similari, ovvero regolamentazione del settore dei centri anti-violenza, case-famiglia, case-rifugio e affini. L’apertura e gestione di una di queste strutture sarà possibile, per legge, solo se i promotori sono in possesso di qualifiche riconosciute quali lauree di secondo livello in psicologia, medicina, sociologia, criminologia, pedagogia (a seconda degli indirizzi delle strutture), integrate da comprovate esperienze professionali qualificanti nel settore di almeno cinque anni. L’impiego operativo in queste strutture dovrà essere affidato solo a operatori socio sanitari o socio assistenziali o comunque in possesso di una qualifica specifica riconosciuta dallo Stato.

    2)      I soggetti giuridici cui potranno essere affidate attività di assistenza ai casi critici legati alla violenza domestica e affini, con le relative risorse, per legge non potranno configurarsi come associazioni, ma dovranno avere una forma giuridica d’impresa a scelta tra quelle disponibili nell’ordinamento italiano. Esse e gli accessi da esse gestiti dovranno venire registrati in un database unico afferente al Ministero dell’Interno atto a evitare la duplicazione nella registrazione degli accessi, e riceveranno fondi pubblici sulla base del numero di prestazioni effettuate e della qualità e risolutività degli interventi, pur mantenendo libertà di erogare servizi privati a pagamento. Nel caso di acquisizione di fondi di natura pubblica, esse saranno obbligate a presentare agli enti erogatori, sotto la vigilanza della Corte dei Conti, rendiconti annuali delle spese sostenute con relative evidenze. La qualità e trasparenza del servizio dovrà essere per tutte asseverata dall’ottenimento e mantenimento della Certificazione ISO 9001:2015.

    3)       Tutte le entità di questo tipo, con speciale riguardo per le case-famiglia e le case-rifugio, dovranno essere per legge attrezzate paritariamente per l’accoglienza e assistenza di uomini e donne.

    SEZIONE 3 – REVISIONE DEL CODICE PENALE DISINCENTIVANTE GLI ABUSI E LE FALSE ACCUSE

    1)      Abolizione DDL S 2719, cosiddetto “sostegno agli orfani di crimini domestici”, e sua riformulazione in termini garantisti, ovvero –          prevedendo provvisionali finanziate dallo Stato, coperte dai beni mobili e immobili degli accusati solo quando dichiarati colpevoli dopo tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento; –          affidando risorse e ruoli primari alle sole strutture di assistenza pubbliche per l’accompagnamento e il sostegno dei minori in condizioni di disagio. L’affido di risorse e ruoli a soggetti territoriali in delega (case famiglia, case rifugio, eccetera) deve avvenire solo in caso di reale indisponibilità o inadeguatezza di strutture pubbliche, purché  tali soggetti siano rispettosi dei requisiti precedentemente descritti nella SEZIONE 2.

    2)      Abolizione dell’art.612bis Codice Penale, ripenalizzazione dell’art.660 Codice Penale, aggravio di pena per l’art.612 Codice Penale, rimozione dei casi di atti persecutori dal Codice Antimafia, riformulazione di una legge ad hoc contro gli atti persecutori che preveda:
    –          procedimenti preliminari di natura clinica per il riconoscimento dei profili caratterizzanti la fattispecie;
    –          procedimenti di verifica e assistenza clinica, se del caso anche coatta, preliminari a procedimenti giudiziari;
    –          presenza di evidenze oggettivanti il reato come condicio sine qua non per la procedibilità giudiziaria;
    –          abolizione dell’istituto dell’ammonimento amministrativo del Questore e annullamento di tutti gli ammonimenti amministrativi irrogati ad oggi. Gli effetti dell’annullamento su ogni singolo caso potranno essere impugnati tramite ordinario procedimento amministrativo presso il TAR di competenza o con ricorso presso la Presidenza della Repubblica.

    3)       Disincentivi alle false accuse:
    –          obbligo di deposito cauzionale, sotto forma di imposta (con garanzia pubblica in caso di indigenza ex dichiarazione ISEE), alla presentazione di querela o denuncia penale per i reati di diffamazione, lesioni, molestie, minacce, violenza sessuale, stalking, violenza domestica, e per tutti gli altri reati denunciabili per querela archiviati in fase pre-dibattimentale almeno nel 30% dei casi, come da statistiche del Ministero della Giustizia;
    –          in caso di accertamento di false accuse l’amministrazione giudiziaria trattiene la cauzione e condanna automaticamente il querelante/denunciante al massimo della pena prevista dall’art.368 Codice Penale (se la denuncia risulta comprovata, la cauzione viene restituita al querelante/denunciante in fase di dichiarazione dei redditi);
    –          la cauzione viene raddoppiata se presentata contro il coniuge o convivente o persona legata da rapporto affettivo, in fasi precedenti o concomitanti a una separazione; in caso di accertamento di false accuse, l’amministrazione giudiziaria trattiene la cauzione, condanna automaticamente il querelante/denunciante al massimo della pena prevista dall’art.368 Codice Penale, con sospensione, in presenza di prole minorenne, della responsabilità genitoriale ma in permanenza della frequentazione, da attuarsi sotto il controllo dell’altro genitore e dei servizi sociali (se la denuncia risulta comprovata e vera la cauzione viene restituita al querelante/denunciante in fase di dichiarazione dei redditi).

    4)      Assorbimento dell’art.574 CP (“Sottrazione di persone incapaci”) come aggravante (aumento di metà della pena) dell’art.605 Codice Penale (“Sequestro di persona”) quando si tratti di minori di 14 anni.

    Fonte: http://www.papaseparatiliguria.it/genitore-separato-firma-patto-lequita-la-giustizia/