Wall Street Takes #MeToo Pointers From VP Mike Pence
Wall Street's #MeToo rules
Wall Street Takes #MeToo Pointers From VP Mike Pence
No more dinners with female colleagues. Don’t sit next to
them on flights. Book hotel rooms on different floors. Avoid one-on-one
meetings.
In
fact, as a wealth adviser put it, just hiring a woman these days is “an
unknown risk.” What if she took something he said the wrong way?
Across
Wall Street, men are adopting controversial strategies for the #MeToo
era and, in the process, making life even harder for women.
Call it the Pence Effect, after U.S. Vice President Mike
Pence, who has said he avoids dining alone with any woman other than his
wife. In finance, the overarching impact can be, in essence, gender
segregation.
Interviews with more than 30 senior executives suggest many
are spooked by #MeToo and struggling to cope. “It’s creating a sense of
walking on eggshells,” said David Bahnsen, a former managing director at
Morgan Stanley who’s now an independent adviser overseeing more than
$1.5 billion.
This is hardly a single-industry phenomenon, as men across the country check
their behavior at work, to protect themselves in the face of what they
consider unreasonable political correctness -- or to simply do the right
thing. The upshot is forceful on Wall Street, where women are scarce in
the upper ranks. The industry has also long nurtured a culture
that keeps harassment complaints out of the courts and public eye, and
has so far avoided a mega-scandal like the one that has engulfed Harvey
Weinstein.
‘Real Loss’
Now, more than a year into the
#MeToo movement -- with its devastating revelations of harassment and
abuse in Hollywood, Silicon Valley and beyond -- Wall Street risks
becoming more of a boy’s club, rather than less of one.
“Women are grasping for ideas on how to deal with it, because
it is affecting our careers,” said Karen Elinski, president of the
Financial Women’s Association and a senior vice president at Wells Fargo
& Co. “It’s a real loss.”
There’s a danger, too, for companies that fail to squash the
isolating backlash and don’t take steps to have top managers be open
about the issue and make it safe for everyone to discuss it, said
Stephen Zweig, an employment attorney with FordHarrison.
“If men
avoid working or traveling with women alone, or stop mentoring women for
fear of being accused of sexual harassment,” he said, “those men are
going to back out of a sexual harassment complaint and right into a sex
discrimination complaint.”
Channeling Pence
While the new
personal codes for dealing with #MeToo have only just begun to ripple,
the shift is already palpable, according to the people interviewed, who
declined to be named. They work for hedge funds, law firms, banks,
private equity firms and investment-management firms.
For obvious
reasons, few will talk openly about the issue. Privately, though, many
of the men interviewed acknowledged they’re channeling Pence, saying how
uneasy they are about being alone with female colleagues, particularly
youthful or attractive ones, fearful of the rumor mill or of, as one put
it, the potential liability.
A manager in infrastructure
investing said he won’t meet with female employees in rooms without
windows anymore; he also keeps his distance in elevators. A
late-40-something in private equity said he has a new rule, established
on the advice of his wife, an attorney: no business dinner with a woman
35 or younger.
The changes can be subtle but insidious, with a
woman, say, excluded from casual after-work drinks, leaving male
colleagues to bond, or having what should be a private meeting with a
boss with the door left wide open.
‘Not That Hard’
On Wall Street as elsewhere, reactions to #MeToo can smack of paranoia, particularly given the industry’s history of protecting its biggest revenue generators.
“Some men have voiced concerns to me that a false accusation
is what they fear,” said Zweig, the lawyer. “These men fear what they
cannot control.”
There are as many or more men who are responding in quite
different ways. One, an investment adviser who manages about 100
employees, said he briefly reconsidered having one-on-one meetings with
junior women. He thought about leaving his office door open, or inviting
a third person into the room.
Finally, he landed on the solution: “Just try not to be an asshole.”
That’s
pretty much the bottom line, said Ron Biscardi, chief executive officer
of Context Capital Partners. “It’s really not that hard.”
In January, as #MeToo was gathering momentum,
Biscardi did away with the late-night, open-bar gathering he’d hosted
for years in his penthouse suite during Context Capital’s annual
conference at the Fontainebleau Miami Beach. “Given the fact that women
are in the minority at our events, we want to make sure that the
environment is always welcoming and comfortable. We felt that
eliminating the after-party was necessary to remain consistent with that
goal.”
In this charged environment, the question is how the
response to #MeToo might actually end up hurting women’s progress. Given
the male dominance in Wall Street’s top jobs, one of the most pressing
consequences for women is the loss of male mentors who can help them
climb the ladder.
“There
aren’t enough women in senior positions to bring along the next
generation all by themselves,” said Lisa Kaufman, chief executive
officer of LaSalle Securities. “Advancement typically requires that
someone at a senior level knows your work, gives you opportunities and
is willing to champion you within the firm. It’s hard for a relationship
like that to develop if the senior person is unwilling to spend
one-on-one time with a more junior person.”
Men have to step up, she said, and “not let fear be a barrier.”
Il disegno di legge
Pillon (atto Senato n. 735), che riprende il cognome del senatore
leghista proponente, e che reca “Norme in materia di affido condiviso,
mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, nei prossimi giorni
principierà il proprio iter parlamentare, preannunciando di attestarsi
quale prima ed epocale riforma, nella delicatissima area del diritto di
famiglia, dell’attuale legislatura. Presentato il I agosto scorso, ha
destato il concreto interesse, riscontrando consenso e apprezzamenti
diffusi, delle più cliccate testate telematiche.
Al di là di ogni ragionevole, o meno, previsione di giudizio, sia
sociale che istituzionale, appare indubbio che la tematica in questione
coinvolga un sempre più elevato numero di famiglie italiane.
Nell’intenzione dei senatori che hanno sottoscritto il disegno di legge,
consci delle criticità palesate dall’applicazione fattuale della Legge 8
febbraio 2006, n. 54 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”),
la riforma rappresenta l’adempimento di un impegno assunto con il noto
contratto di governo. Quest’ultimo, nell’ambito del diritto di famiglia,
ha previsto taluni ritocchi normativi volti ad indirizzare la materia in commento verso una progressiva degiurisdizionalizzazione:
riassegnando centralità a famiglia e genitori,
restituendo ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli,
lasciando al giudice il ruolo residuale su un duplice fronte:
decidere nel caso di mancato accordo,
verificare la non contrarietà all’interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.
La relazione che accompagna lo schema di legge indica, riassumendoli, i criteri già segnati dal contratto di governo:
mediazione civile obbligatoria per le questioni ove siano coinvolti i figli minori di età,
equilibrio tra ambedue le figure genitoriali,
tempi paritari,
mantenimento in forma diretta ed in assenza di automatismi,
contrasto al fenomeno della cd. alienazione genitoriale.
Punti principali
Più in dettaglio, tra i punti posti in rilievo da Pillon e cofirmatari a sostegno della proposta novella, si segnalano:
Adr
Il previsto congegno di ADR (Alternative dispute resolution) intende
intende prevenire, la lite giudiziaria, in considerazione delle
conseguenze che la stessa comporta per una famiglia sul piano
relazionale ed economico. L’incessante rimando che affiora nella
proposta in commento, alle procedure di ADR (conciliazione, mediazione,
coordinazione genitoriale) ha il dichiarato fine di restituire la
responsabilità decisionale ai genitori, sostenendoli e supportandoli nei
momenti ove, a causa della difficoltà di dialogo, non siano
autonomamente in grado di mantenere percorribile la via maestra della
comunicazione non ostile, nel superiore interesse del minore.
Co-parenting
Per quanto concerne più propriamente l’aspetto dell’affido condiviso,
Pillon e company hanno evidenziato che la Legge 8 febbraio 2006, n. 54,
non sta garantendo appieno la cogenitorialità (co-parenting) delle
coppie separate, e più in particolare viene riportato che in Italia:
• l’affido a tempi paritetici sia stimato intorno all’1-2 per cento
• l’affido materialmente condiviso (valutando tale una
situazione ove il minore trascorre almeno il 30 per cento del tempo
presso il genitore meno coinvolto) concerne il 3-4 per cento dei minori
• l’affido materialmente esclusivo riguarda oltre il 90 per cento dei minori
Adeguamento alla Risoluzione UE 2079/2015
La relazione richiama la Risoluzione n. 2079 del 2015, del Consiglio
d’Europa, la quale esorta gli Stati membri ad adottare legislazioni che
assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei
propri figli, per garantire ad ogni genitore il diritto di essere
informato e di partecipare alle decisioni rilevanti per la vita e lo
sviluppo della prole, nel miglior interesse di questa, suggerendo, oltre
al resto, di introdurre nella legislazione interna il principio della
doppia residenza, ovvero del doppio domicilio, dei figli in ipotesi di
separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso ovvero di
negligenza verso un minore, oppure di violenza domestica. Lo stesso atto
europeo consiglia di adottare le misure necessarie per incoraggiare la
mediazione all’interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare
relativamente ai minori, istituendo un colloquio informativo
obbligatorio fissato dal giudice. Infine, la Risoluzione chiede ai Paesi
membri di incoraggiare l’elaborazione di piani parentali che permettano
ai genitori di definire, in prima persona, i basilari aspetti
dell’esistenza del loro figlio.
Mantenimento diretto
Nella relazione accompagnatoria si esplicitano le ragioni secondo le
quali il principio del mantenimento diretto, seppur astrattamente
previsto dalla disciplina quale modalità di default per provvedere alla
prole, dovrebbe assurgere a “regola”. Si evidenzia che il medesimo
concetto contribuisce, in capo al minore, a una percezione di maggior
benessere economico: non dovendo più il genitore veder mediato il
proprio contributo dall’ex partner, verso cui, a torto o anche a
ragione, non nutre più fiducia. I proponenti osservano, al contrario,
che in Italia si è rimasti fermi all’antiquata idea dell’assegno, priva
di valenze relazionali, a carico di uno dei genitori. Ed ancora, la
disciplina già vigente manifesta preferenza nei confronti del
mantenimento diretto della prole a carico dei genitori, individuando
l’assegno perequativo unicamente quale espediente residuale. Nondimeno,
nell’applicazione pratica, ciò che doveva avere un ruolo residuale si è
evoluto in ordinario, registrandosi, per l’effetto, una considerevole
casistica ove nei relativi provvedimenti di separazione, divorzio, o
anche di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, non si prevede
un assegno mensile a carico dell’uno ovvero dell’altro genitore. Ciò
posto, per i proponenti appare maturo il tempo per una novella
normativa, al fine di indicare la preferenza dell’ordinamento per la
forma diretta di mantenimento, ed anche in considerazione della
circostanza che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente
equivalenti con ognuno dei genitori, è più agevole, per questi ultimi,
provvedere senza deviazioni alle esigenze della prole. Infine, viene
proposto di attuare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al
mantenimento in forma diretta, individuando i costi standard nonché i
capitoli di spesa.
Assegnazione della casa familiare
Cancellata la figura del genitore collocatario, ne discende che il
minore potrà avere due case: in ipotesi di separazione, il conflitto tra
i genitori è in genere determinato dall’interesse economico
all’assegnazione dell’abitazione familiare. In riferimento alla
fattispecie statisticamente più frequente di casa familiare co-intestata
alla coppia, la proposta di modifica richiama la disciplina afferente
alle norme sulla comunione (articoli 1100 e seguenti del codice civile),
che prevede il diritto a un corrispettivo da parte del comproprietario
che utilizza la res in via esclusiva, nelle more della
divisione. Viceversa, nell’ipotesi di proprietà esclusiva in capo a uno
dei due genitori, ovvero a terzi, si richiama l’applicazione delle
vigenti norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di
usufrutto o di abitazione, locazione.
Piano genitoriale
L’istituto su cui Pillon e colleghi puntano, come strumento per
coadiuvare i genitori ad evitare contrasti strumentali e, per l’effetto,
a convogliare le energie sulperseguimento del maggior interesse della
prole, è quello del piano genitoriale, e sul quale l’ex coppia sarà
chiamata a confrontarsi per identificare le concrete esigenze dei figli
minori e fornire il loro contributo pedagogico e progettuale che presti
attenzione a tempi e attività della prole, oltre i relativi capitoli di
spesa.
Ascendenti
Nelle intenzioni del progetto di legge anche i nonni potranno intervenire ed esprimersi attraverso interventi ad adiuvandum
dal tenore eminentemente propositivo, nel quadro di tutela del diritto
dei minori a intrattenere rapporti significativi con i propri
ascendenti. Più in dettaglio, gli ascendenti sono nominati sia
nell’articolo 11 (“Modifica dell’articolo 337 ter del codice civile”) che 17 (“Modifica all’articolo 342 bis del codice civile”) dello schema di legge.
Alienazione genitoriale
L’impianto dello schema normativo si pone in aperto contrasto col
fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma
di relazione con uno dei genitori, in favore di un maggiore, corretto,
nonché armonico, sviluppo psichico e fisico del minore.
Articolato normativo del progetto
Lo schema di legge, strutturato in 24 articoli, attraversa la materia
dell’affido condiviso nella globalità delle sfaccettature, senza
tralasciare quelle umane e sociali, attraversa e novella finanche
l’istituto della separazione personale dei coniugi. Il linguaggio appare
alquanto lineare e sintetico, scandendo in modo analitico e con
pregevole chiarezza i propositi della riforma.
Articolo 1
Viene istituita nonché regolamentata la professione del mediatore familiare, al contempo elencandone i requisiti:
• titoli di studio
• specializzazioni
• percorsi di formazione
Si demanda alle regioni il compito di istituire e aggiornare, con cadenza annuale, gli elenchi di iscrizione per i mediatori.
Articolo 2
Viene sancito l’obbligo di riservatezza per segreto professionale,
mediante il divieto di esibire, nei procedimenti giurisdizionali, atti e
documenti del procedimento di mediazione, eccetto l’accordo firmato dal
mediatore, dalle parti, oltre che dai rispettivi legali.
Articolo 3
Definisce e regolamenta il procedimento della mediazione familiare,
fissando la durata massima a sei mesi, prevedendone l’accesso volontario
delle parti che, in qualsiasi mo- mento, possono interromperne la
partecipazione. L’esperimento della mediazione familiare assurge a
condizione di procedibilità nell’ipotesi in cui nella controversia siano
coinvolti direttamente, o anche solo indirettamente, soggetti minori di
età. Il comma VIII prevede l’omologazione del tribunale competente per
territorio, al fine dell’esecutività dell’accordo raggiunto, quale esito
del procedimento di mediazione familiare. Il tribunale deve decidere,
nel termine di giorni quindici giorni dalla formulazione dell’istanza,
in camera di consiglio.
Articolo 4
Le spese e i compensi per il mediatore sono stabiliti con decreto del
Ministro della giustizia, da adottare nel termine di mesi sei dalla
data di entrata in vigore della legge.
Articolo 5
Definisce la coordinazione genitoriale come “processo di
risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del
minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione
della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del
conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e
degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando
l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e
assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali”.
Il comma II istituisce la figura del coordinatore genitoriale, ovvero un
esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione
specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una
delle professioni regolamentate di ambito sanitario, sociale, ovvero
giuridica:
Operando in veste di terzo imparziale, si vede assegnato il compito
di gestire in via stragiudiziale le liti eventualmente insorte tra i
genitori della prole minorenne, in merito all’esecuzione del piano
genitoriale. Il giudice, dietro istanza dei genitori di incaricare un
coordinatore genitoriale, dispone la nomina qualora ritenuto necessario
nell’interesse del minore.
Articolo 6
Novella l’articolo 178 del codice di rito civile (“Controllo del collegio sulle ordinanze”),
aggiungendo un ulteriore comma, al fine di stabilire che l’ordinanza
del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei
figli risulti impugnabile dalle parti, mediante reclamo immediato al
collegio.
Articolo 7
Novella l’articolo 706 del codice di rito civile (“Forma della domanda”),
statuendo che le coppie con figli devono procedere alla mediazione
obbligatoria per aiutare le parti a trovare un accordo nell’interesse
dei minori. Il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi
un’attestazione, firmata dai coniugi medesimi, ove si dà atto del
tentativo di mediazione, nonché del relativo risultato.
Articolo 8
Novella l’articolo 708 del codice di procedura civile (“Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente”),
prescrivendo che all’udienza di comparizione il presidente, in ipotesi
di vana conciliazione, informa le parti in merito alla possibilità di
avvalersi della mediazione familiare (si ribadisce, obbligatoria in
presenza di figli minori). Il presidente deve anche valutare i
rispettivi piani genitoriali assumendo con ordinanza i provvedimenti
opportuni nell’interesse sia dei figli che dei coniugi, conformemente al
disposto di cui all’articolo 337 ter e seguenti del codice civile.
Articolo 9
Rimpiazza l’attuale formulazione dell’articolo 709 ter del codice di rito civile (“Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”), rendendo maggiormente incisivo il ricorso, sul presupposto che la mera ammonizione “si è rivelata un’arma spuntata e incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori”.
Articolo 10
Sostituendo la vigente formulazione dell’articolo 711 del codice di rito civile (“Separazione consensuale”),
statuisce che in ipotesi di separazione consensuale i genitori di figli
minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano
genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, comma
VI del medesimo codice, nonché dall’articolo 337 ter del
codice civile. Qualora sia riscontrato che i coniugi non vi abbiano
adempiuto, il presidente deve esperire preliminarmente un tentativo di
conciliazione. Se ha buon esito, si procede secondo le previsioni di cui
all’articolo 708, comma II, al contrario, in caso negativo, il
presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla
separazione oltre che delle condizioni afferenti ai coniugi medesimi e
la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto
delle spese. Viene inoltre precisato che i coniugi i quali abbiano
depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale, risultano
esentati dalla mediazione obbligatoria.
Articolo 11
Concerne i provvedimenti sui figli. In particolare, evidenziando la sostituzione del vigente articolo 337 ter del codice civile (“Provvedimenti riguardo ai figli”), la novella statuisce il diritto del minore al mantenimento di un rapporto “equilibrato e continuativo” con ambedue i genitori:
• ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale
• trascorrere con ciascuno tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salve le ipotesi di impossibilità materiale
Si garantiscono:
• tempi paritari se anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta
• la permanenza minima di dodici giorni al mese, compresi i
pernottamenti, presso ciascuno, salvo comprovato e motivato pericolo di
pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio ed in casi
tassativamente individuati
• diritto a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale
Il giudice, nell’affidare in via condivisa i figli minori, deve
stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni:
• scolastiche
• amministrative
• relative alla salute
Nel piano genitoriale devono essere anche indicate misure e modalità
attraverso le quali ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle
straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa,
in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza
presso ciascun genitore, conformemente alle esigenze indicate nel piano
genitoriale, e tenendo in considerazione:
• le esigenze del minore
• il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
• i tempi di permanenza presso ciascun genitore
• le risorse economiche di entrambi i genitori
• la valenza economica delle incombenze domestiche e di cura assunte da ogni genitore
In assenza di accordo, il giudice, udite le parti, stabilisce il piano genitoriale:
• specificando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore
• fissando la misura e il modo con cui ciascuno dovrà
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione
dei figli, sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli
individuato su base locale alla luce del costo medio della vita come
calcolato dall’ISTAT
• individuando le spese ordinarie e le spese straordinarie
• attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di
spesa, dando applicazione al protocollo nazionale sulle spese
straordinarie
Si sancisce, infine, che ove le informazioni di carattere economico
fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice possa disporre un accertamento della polizia tributaria sui
redditi e sui beni oggetto della contestazione, perfino se intestati a
soggetti diversi.
Articolo 12
Rimpiazza l’articolo 337 quater del codice civile (“Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso”),
statuendo che il giudice, nelle ipotesi di cui all’articolo 337-ter,
comma II, possa disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori
se ritenga che l’affidamento all’altro risulti contrario all’interesse
del minore, garantendo in ogni caso il diritto del minore alla
bigenitorialità. Il genitore al quale risultano affidati i figli in via
esclusiva, salva diversa disposizione del giudice:
• vanta l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi
• deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice,
favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori
con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato
dal giudice con provvedimento motivato
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore
interesse per i figli devono essere adottate da ambedue i genitori. Il
genitore cui i figli non sono affidati:
ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione,
può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Sono previsti casi di temporanea impossibilità ad affidare il minore
di età ai propri genitori e, in tali ipotesi, il giudice deve stabilire
ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale.
Articolo 13
Sostituisce l’articolo 337 quinquies del codice civile,
modificando le norme sull’affidamento dei figli e le fattispecie di
conflittualità genitoriale, inserendo la previsione del secondo
tentativo di mediazione, nonché il coordinatore genitoriale, quali
tentativi finali per restituire ai genitori la capacità di decisione
autonoma, prima della definitiva decisione del giudice. I genitori hanno
diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti:
• l’affidamento dei figli
• i piani genitoriali
• i tempi di frequentazione con la prole
• l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
• misura e modalità del contributo
Articolo 14
Rimpiazza l’articolo 337 sexies, disciplina la residenza del
minore, prescrivendo che il giudice possa stabilire, nell’interesse dei
figli minori, che questi mantengano la residenza nella casa familiare,
indicando in ipotesi di dissidio quale dei due genitori potrà seguitare a
risiedervi. Non può continuare a risedere nella casa familiare il
genitore:
• non proprietario
• non titolare di specifico diritto
• colui che non abita ovvero cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
• colui che conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio
Articolo 15
Sostituisce l’articolo 337 septies, riguardante le
disposizioni in favore dei figli maggiorenni, chiarendo che il giudice
possa disporre in favore di questi, non indipendenti economicamente,
dietro loro istanza, il pagamento di un assegno periodico a carico di
entrambi i genitori, e da versarsi direttamente all’avente diritto.
Articolo 16
Subentra all’attuale articolo 337 octies del codice civile (“Poteri del giudice e ascolto del minore”),
statuendo che il giudice disponga l’audizione del figlio minore
ultradodicenne, e pure di età inferiore ove capace di discernimento.
L’ascolto del minore deve essere in ogni caso svolto in presenza del
giudice, nonché di un esperto dal medesimo designato, e deve essere
videoregistrato. Le parti, che possono assistere in locale separato e
collegato per mezzo di video, possono avanzare domande per il tramite
del giudice, col divieto di domande:
• dirette a ottenere risposte relativamente al desiderio del minore di stare con uno dei genitori
• potenzialmente in grado di suscitare preferenze o conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori
Articolo 17
Novella l’articolo 342 bis del codice civile (“Ordini di protezione contro gli abusi familiari”),
inserendo un comma per prevedere da parte del giudice, e dietro domanda
formulata dalla parte, l’adozione, con decreto, di provvedimenti
nell’esclusivo interesse del minore, anche quando il figlio manifesti
comunque rifiuto, alienazione ovvero estraniazione con riguardo ad uno
di essi.
Articolo 18
Introduce il nuovo articolo 342 quater nel codice civile,
col quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore,
che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore, la relativa
cessazione. Il giudice può disporre, con provvedimento d’urgenza, la
limitazione o la sospensione della responsabilità genitoriale. Il
giudice può, in ogni caso, disporre:
• l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore
• il collocamento provvisorio del minore presso apposita
struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o
degli operatori della struttura, di uno specifico programma per il
pieno recupero della bigenitorialità del minore
• l’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma
Articolo 19
Statuisce l’abrogazione del comma II dell’articolo 151 del codice
civile, in tema di separazione giudiziale, che attualmente prevede che
il giudice, pronunziando la separazione, dichiari, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione, in considerazione della sua condotta contrastante ai doveri
che scaturiscono dal matrimonio.
Articolo 20
Novella l’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, per stabilire che le
parti e i rispettivi legali devono, in ogni caso, applicare le
disposizioni di cui agli articoli 337 ter e seguenti del codice civile.
Articolo 21
Rappresenta un effetto del principio del mantenimento diretto della prole, pertanto abroga l’articolo 570 bis del codice penale (recante “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, ed inserito dall’art. 2 del D. Lgs. 01 marzo 2018, n. 21 concernente “Disposizioni
di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella
materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della
legge 23 giugno 2017, n. 103”).
Articolo 22
Prevede l’applicazione dei principi previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio.
Articolo 23
Statuisce che le norme della legge (se e nella versione eventualmente
approvata), si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data
dell’entrata in vigore della medesima.
Articolo 24
Contiene la tradizionale clausola di invarianza finanziari
Non ci importa molto della coerenza. Lo scandalo che ha travolto Asia
Argento non è tanto legato al suo “predicar bene e razzolar male”. Che
se fosse sincero ci farebbe soffrire, ma non ci scandalizzerebbe, perché
chi pur indicando il bene e sapendo qual è non è mai caduto
nell’errore? Ma non è questo il caso, appunto. Per capire chi fosse la Argento non avevamo nemmeno bisogno di questa ultima rivelazione del New York Times,
il tempio del mondo liberal che ha colpito una delle sue icone migliori
(un regolamento di conti?), da cui emerge che l’attrice nel 2013
avrebbe comprato con 380 mila dollari il silenzio di Jimmy Bennet
(attore e cantante oggi 22enne), per una "relazione" con lei quando lui
aveva 17 anni. Non ne avevamo bisogno perché anche quando l’anno scorso è
diventata la paladina del movimento #MeToo, accusando di molestie
Harvey Weisten dopo aver ceduto vent'anni prima alla sue richieste per
assicurarsi la carriera, oltre che debole nella denuncia (Argento aveva
volontariamente preferito la carriera alla sua dignità,
accompagnandosi con Weinstein anche dopo il loro primo incontro) ci
sembrava molto faziosa nelle intenzioni. Come pensare infatti che la
lotta dell'attrice fosse per la dignità della donna e contro gli abusi,
quando lei stessa è stata per anni l'incarnazione del pansessualismo e
del libertinismo, arrivando persino ad accettare di girare scene in cui,
in veste di spogliarellista, si comportava come un animale arrivando ad
avere effusioni sessuali con un cane? È chiaro, come è stato denunciato da alcuni intellettuali, che il movimento #MeToo
è il frutto di una lotta intestina al mondo liberal necessario a far
passare la teocrazia femminista, per cui l’uomo sarebbe sempre un orso
cattivo che deve pagare i suoi errori, mentre alla donna, povera e
debole, deve essere concesso tutto. Insomma, la Argento ha sempre
pensato che ci fossero due pesi e due misure. Perciò, come si legge
dalle carte pubblicate, l'attrice sarebbe entrata nella stanza di
albergo di Bennet e dopo avergli offerto alcolici lo avrebbe spinto sul
letto. La Argento ieri ha negato ogni cosa, ma le carte legali restano. Certo, non si sa se
il ragazzo fosse consenziente o meno e se si sia o no
approfittato della situazione per ricevere denaro. Fatto sta che gli
avvocati dell’attrice hanno ritenuto di dare al ragazzo quanto richiesto
per farlo tacere. Una bella prepotenza per essere una che parla di
rispetto, mentre come una camionista alza diti medi aggredendo
verbalmente qualsiasi persona non digerisca, mentre nello stesso tempo a
New York predicava insieme a Laura Boldrini la necessità femminista di
difendere le donne indifese contro «il patriarcato» perché «siamo dalla
parte delle donne, della pace, della verità». Questa confusione, questa ambiguità per cui si danno messaggi opposti
non è però ipocrisia. La Argento cavalca la doppiezza in tutti i suoi
film, compreso quello girato con Bennet nel 2004 "Ingannevole è il cuore
più di ogni cosa" (basti vedere la foto sopra della locandina). I due
infatti si erano conosciuti ben dieci anni prima dell'abuso, quando lui
aveva otto anni. L'attrice aveva dichiarato che per girare il film aveva
dovuto lavorare a lungo con il piccolo affinché avesse «una totale
fiducia in me», come sottolineato dalla difesa del ragazzo spiegando
quanta fede lui avesse nell'attrice, tanto che i rapporti fra i due
devono essere durati anni se si trovavano ancora insieme nel 2013. Colpisce anche la trama della pellicola che li ha uniti.
Un film nato dall’amicizia fra uno scrittore, che si dichiarava di
“identità fluida", J.T. LeRoy, e Asia Argento. Il copione era basato
sull'autobiografia dell'infanzia di LeRoy (interpretato dal piccolo
Bennet), abusato dalla madre, una prostituta violenta che lo vestiva da
bimba provocante in modo che i suoi clienti abusassero anche di lui,
come lui stesso richiedeva. Ovviamente la colpa di tutto ciò erano i
nonni "fanatici cristiani" che a furia di reprimere la sessualità
avevano ottenuto l'effetto opposto. Il messaggio del film è però quello di un bambino che, pur
avendo subìto di tutto, aveva poi superato il trauma accettando quella
realtà e anzi assecondandola, così da condurre una vita più o meno
stabile nella sua identità fluida. Peccato che anni più tardi si scoprì che
J.T. LeRoy, amico di molti vip e spesso ospite delle feste
hollywoodiane, ritratto persino mentre si bacia con la Argento ad un
party, era in realtà una donna che si era inventata gran parte della
storia. In ogni caso il messaggio passò. Ma che l’origine di questa ambiguità non sia appunto l’ipocrisia,
bensì il male accolto e propagandato lo dice l’ultima performance
dell’attrice al "Festival del film di Torino", dove presentatosi come
una strega ha inscenato una messa pagana. «Credo in una dea che può
risorgere i morti», urlavano sguaiate con la Argento altre streghe.
«Signora Gesù, signora Gesù», bestemmiavano evocando lo spirito. «Le
donne sono le salvatrici del mondo, alleluia, alleluia…Ti dirò perché la
signora Gesù è venuta e perché verrà ancora» e, ancora più forte e
minacciosa, la Argento puntando il dito sulla platea come una pazza
inveiva: «Ti dirò perché tu devi essere pronto, così che nell’ultimo
giorno sarai nella gloria della dea!». Al termine le "sacerdotesse"
segnavano con una croce nera la fronte del pubblico in fila per prendere
una specie di comunione pagana. Per questo la Argento, da vera femminista, non ha mai accusato il
pansessualismo e il libertinismo predicati dal movimento sessantottino
dell’"utero è mio e lo gestisco io", che è la radice degli
abusi maschili, femminili o pedofili, ma solo il maschio in quanto tale.
Perciò no, l'attrice non è ipocrita e sarebbe censurare la vera causa
del male definirla così. Anzi, il suo razzolare è perfettamente coerente
con ciò che predica, ma che è così ingannevole che invece che dare
potere alle donne lo ha tolto a tutte quante. E ora lo sta togliendo
anche a lei.
Fonte: http://www.ilgiornale.it/news/politica/se-l8-marzo-diventa-festa-dellodio-1502967.html
Autore: Barbara Benedettelli
Ieri, 8 marzo 2018 (non 1968), invece
delle mimose abbiamo il «Piano». Il movimento femminista «Non Una di
Meno» sciopera contro ogni discriminazione di genere (tranne quello
maschile) e ogni forma di violenza sulle donne.
Battaglia nobile, ma oggi, Giornata Internazionale della Donna,
sono milioni quelle (e quelli) alle prese con problemi concreti. I
malati - e tra questi c'è anche chi è in fase terminale - sono costretti
a fare a meno dei loro familiari; chi aspettava da mesi un'importante
visita medica finalmente assegnata, deve rimandarla a chissà quando; chi
aveva un colloquio di lavoro decisivo, o una riunione che poteva valere
un avanzamento di carriera, potrebbe perdere l'occasione. La conta dei
disagi è lunga. Lo è ancora di più per chi non può permettersi un taxi,
un autista, un'automobile. Per chi, al di là del sesso, ha un lavoro
precario o non ce l'ha affatto.
È quanto meno singolare battersi perché
le donne abbiano un'autonomia economica e un lavoro sicuro,
costringendole a perdere una possibilità.
E perché? Per presentare il
«Piano femminista contro la violenza maschile». I sindacati che
supportano questo gruppo politico estremista di donne in gran parte
appartenenti alla comunità LGBT (Lesbiche Gay Bisex Transgender), che
hanno idee diverse sui due sessi dalla maggior parte dei comuni mortali
etero, lo hanno letto? Una visione del mondo da rispettare, sia chiaro.
Ma che non può essere imposta all'intero paese.
«Sovvertiamo» è una
delle parole che emergono nel sito del movimento, secondo il quale il
patriarcato in Italia è ancora vigente: ogni donna è oppressa, dominata,
costretta dal maschio dentro le mura di casa; il capitalismo è un
demone, però chiedono «il reddito di autodeterminazione, un salario
minimo europeo e un welfare universale, garantito e accessibile». E
niente precariato per le donne.
Un problema, quello del lavoro a spot,
che non riguarda solo loro, siamo tutti precari in una società satura e
liquida, per dirla con Bauman. Ma chissenefrega, bisogna «sovvertire»: i
diritti civili come la natura. Conta solo un genere, quello femminile.
La mascolinità è un insulto e ai generali problemi produttivi, si
aggiungono quelli ri-produttivi: fare figli è ormai un ostacolo a una
libertà che non si sa più neanche da cosa.
Ma tolto di mezzo un padrone
se ne fa un altro. Oggi in piazza a gridare contro l'uomo nero ci sono
femmine contro maschi, dunque anche contro i padri, i fratelli, i figli,
i compagni. Perché se la contemporaneità è sregolata, indefinita,
caotica, frammentata è colpa loro, in quanto maschi. Non sarebbe stato
più utile aprire un tavolo per discutere i problemi reciproci? Un invito
da parte delle donne nella giornata a noi dedicata per sconfiggere il
vero demone della modernità: l'assenza di dialogo, l'isolamento
progressivo nella sfera individuale e nel delirio collettivo paranoico
che si mangia la realtà sostituendosi a essa. Invece odio è la parola
d'ordine. Potrebbe cristallizzarsi in qualsiasi banalità, in qualsiasi
pignoleria, in qualsiasi cifra. Ecco perché oggi avrei preferito vedere
la nascita di un'alleanza di ferro tra maschi e femmine, in una società
post-fallica, certo. Ma anche post-uterina.
Noi, cittadini italiani e uomini perbene, riteniamo che recenti
iniziative legislative e culturali orientate all’ossessiva demolizione
della figura maschile e paterna si configurino come attacchi al nostro
ordinamento costituzionale e al nostro Stato di Diritto, e per questo
siano causa di diffuse iniquità verso un intero genere e, cosa ancora
più grave, verso le nuove generazioni rappresentate dai nostri figli.
Noi, cittadini italiani e uomini perbene, nella convinzione che non
vi siano democrazia e libertà senza giustizia, riteniamo che sia non più
rimandabile un riequilibrio rispetto all’eccesso di disposizioni
legislative e prassi giurisprudenziali ostili e discriminatorie verso il
genere maschile, nonché un corrispondente adeguamento che ponga
l’ordinamento del nostro paese conforme ai diversi impegni
internazionali assunti.
Noi, cittadini italiani e uomini perbene, assumiamo questa iniziativa
con l’obiettivo primario di promuovere un totale superamento dei
conflitti di genere artificiosamente generati dalle politiche messe in
atto finora, e al fine di impostare un nuovo terreno di riconciliazione
che ponga le basi per nuove modalità di relazione proiettate nel futuro,
dunque primariamente nella tutela dei bambini, dei minori, dei figli.
Noi, cittadini italiani e uomini perbene, alla luce di tutto ciò, qui
rinunciamo volontariamente a ogni nostra convinzione, a ogni nostro
ideale o ideologia, a ogni riferimento culturale territoriale,
religioso, razziale o di qualsivoglia altra natura, e ci rendiamo
disponibili a concedere il nostro voto, e a invitare chi ci è vicino a
concedere il proprio, al partito o movimento politico che si impegni
pubblicamente e ufficialmente, tramite il proprio leader, segretario o
portavoce, ad acquisire nel proprio programma elettorale e poi a
realizzare i punti programmatici qui di seguito illustrati.
SEZIONE 1 – AFFIDO CONDIVISO 1)Riconoscimento giuridico dello status di
soggetto debole e di importanza nazionale per i minori di 18 anni e
conseguente assunzione da parte dello Stato di misure atte a prevenire
ogni privazione o abuso su di essi, assumendo e rispettando le varie
convenzioni e dichiarazioni internazionali sulla salute del fanciullo
ratificate dal nostro paese, e riconoscendo tale status come priorità
nazionale; i bambini sono il futuro e in quanto tali vanno protetti e
cresciuti sani da ogni punto di vista. È una necessità nazionale di
altissima importanza.
2) Riconoscimento del ruolo dei due genitori
come prioritario, insostituibile e necessario, perseguendo penalmente
ogni comportamento teso ad escludere uno dei genitori dalla cura del
figlio e dal di lui diritto affettivo e di cura quotidiana, riconoscendo
come necessaria la frequentazione paritaria ed effettiva dei due
genitori. Inoltre, ogni sostituzione dei ruoli e delle possibilità di
cura materiale dei figli da parte delle istituzioni deve avvenire solo
per comprovati e gravi motivi che ne escludano la valenza di abuso su
minorenne. In tutti gli altri casi lo Stato deve assumere ogni misura
atta a sostenere, recuperare o rafforzare la capacità genitoriale o la
possibilità del suo svolgimento, destinando ogni risorsa finanziaria non
già alla sostituzione delle figure genitoriali ma al loro rafforzamento
ed al miglioramento della vita familiare (ad esempio sussidi alla
famiglia in difficoltà economica invece della collocazione dei bambini
in case famiglia), reperendo le risorse da una riarticolazione degli
stanziamenti destinati alle politiche familiari e delle pari
opportunità, come delineato dalla seguente SEZIONE 2.
3) Modifica dell’Articolo 30 della Costituzione
(attualmente così formulato: “è dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità”) in “è dovere e diritto dei genitori
FREQUENTARE, mantenere, istruire ed educare i figli, IN MODO DIRETTO,
EQUILIBRATO E CONTINUATIVO, anche se nati fuori del matrimonio ED ANCHE
IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA FAMIGLIA. Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti,
PREDILIGENDO COMUNQUE STRUMENTI DI AIUTO E DI TUTELA DELLA GENITORIALITÀ
NATURALE. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima. La legge detta le norme PER AGEVOLARE la ricerca
della paternità”.
4)Modifica dell’articolo 31 della
Costituzione, (attualmente così formulato: “La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo”) in “La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione E CURA
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità E LA PATERNITÀ,
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo”.
5) Riconoscimento della necessità di risolvere
le questioni relative ai minori in tempi immediati, tramite istituzione
di corsie preferenziali nei Tribunali, procedure urgenti e brevissime,
completamento dei procedimenti in tempi straordinari, a protezione della
loro salute. I tempi attuali della giustizia sono gravemente dannosi
per i bambini ed i conseguenti danni sono irrecuperabili.
6) Equiparazione TOTALE delle due figure
genitoriali, equamente necessarie e fondamentali per la salute del
bambino. Ogni privazione o indebolimento della presenza di uno dei due
genitori naturali è da considerarsi privazione grave su soggetto debole.
Così come la scomparsa di un genitore è unanimemente riconosciuta come
fonte di sofferenza, altrettanto lo è il suo allontanamento dal minore e
la privazione del godimento della sua presenza.
7) Riconoscimento della bigenitorialità
effettiva e del completo bilanciamento delle due figure come emergenza
nazionale e priorità per la salute dei cittadini, con conseguente
adozione di ogni misura atta a proteggere tale principio.
8) Modifica della Legge 54/2006 e del D.Lgs 154 28/12/2013, secondo le seguenti direttrici:
a) eliminazione di ogni discrezionalità del giudice su tempi di
frequentazione e modalità economiche ed ogni differenza tra i due
genitori (prioritaria l’eliminazione della figura del genitore
“collocatario”), in applicazione dei tempi paritari, con un massimo di
asimmetria del 10% annuo di presenza con un genitore;
b) eliminazione di ogni assegno perequativo, in favore del
mantenimento diretto: ogni genitore provvede per il figlio mentre si
trova con lui;
c) istituzione di un conto comune per ogni figlio, per le spese
straordinarie da concordare e per quelle irrinunciabili, quali
emergenze sanitarie (stabilite per legge da apposita tabella nazionale)
fatto salvo ogni altro obbligo di ulteriore provvidenza in caso non vi
fosse adeguata disponibilità sul suddetto conto, da rendicontare
reciprocamente, con obbligo di versamento mensile da parte dei due
genitori in proporzione al loro reddito ed in misura percentuale (3%)
sul reddito stabilita per legge su scala nazionale. Tali importi non
possono essere utilizzati per spese non presenti nella suddetta tabella
(ogni abuso dovrà essere perseguito penalmente) e al compimento del
diciottesimo anno le somme rimanenti saranno devolute al figlio ed il
conto comune verrà cessato;
d) automatismo, al compimento del diciottesimo anno di età,
della cessazione di ogni vincolo economico e di qualsiasi provvedimento
inerente, tra i genitori nei riguardi della gestione del figlio e
conseguente adozione degli impegni reciproci tra genitori e prole
direttamente tra i soggetti interessati, come stabilito dalla legge sul
reciproco sostegno tra genitori e figli;
e) scelta, in fase di separazione, tra le seguenti opzioni di gestione della casa comune:
– Se di proprietà:
i. vendita e conseguente distribuzione del ricavato in
proporzione alle quote di proprietà. Tale opzione prioritaria deve
essere applicata anche nel caso di volontà di un solo genitore, e
prevede sempre la prelazione sull’acquisto da parte dell’altro;
ii. utilizzo da parte di uno dei due genitori con relativo
contributo all’altro genitore in proporzione all’altrui quota di
proprietà nella misura del valore di affitto sul mercato. Il genitore
con la quota di proprietà più alta ha la facoltà prioritaria nel
rimanere nella casa;
iii. alternanza dei genitori nella casa comune (nei propri tempi
di frequentazione) fino al diciottesimo anno, che diviene residenza
solo del figlio ma resta in proprietà dei genitori nelle proporzioni
originarie. In caso di disaccordo sulle tre opzioni proposte, si applica
per legge la opzione i.
– Se in affitto:
iv. cessazione della locazione;
v. assunzione del contratto di affitto da parte di uno dei due genitori che provvederà in toto al relativo pagamento;
vi. alternanza dei genitori (nei propri tempi di frequentazione)
e la casa diviene residenza del figlio, con assunzione delle rate di
affitto e delle spese al 50% tra i genitori. In nessun caso è previsto
alcun contributo di affitto tra i genitori. In caso di disaccordo tra le
opzioni, verrà applicata per legge l’opzione i.
9) Considerando prioritaria per la sua salute
psicofisica la frequentazione del figlio con entrambi i genitori
naturali ed i due rami parentali, il figlio rimane residente ove si
trovava prima della separazione dei genitori o in un raggio di 5 km (a
meno di accordi tra le parti), e chi si allontana da tale luogo
volontariamente ne assume i costi di trasferimento andata e ritorno per
sé e per il figlio nei giorni di propria frequentazione. Lo Stato assume
ogni misura atta a favorire e supportare la presenza di entrambi i
genitori entro una distanza di 30 km dal figlio. Nel caso eventuali
trasferimenti a distanze maggiori siano imposti per motivi di lavoro o
personali, si avranno due scelte:
a. se imposti dal datore di lavoro, lo Stato assume ogni forma
di possibile incentivo all’avvicinamento (ad esempio priorità in
graduatoria per dipendenti pubblici, misure di limitazione
all’allontanamento nel caso di impresa non pubblica o agevolazioni per
il riavvicinamento, cambio mansioni), oppure assume ogni possibile forma
di supporto ai trasferimenti (sussidi per spostamenti e case popolari
quando si trova fuori sede), reperendo le risorse da una riarticolazione
degli stanziamenti destinati alle politiche familiari e delle pari
opportunità, come delineato dalla seguente SEZIONE 2;
b. se scelti dal genitori per comprovati motivi di oggettiva
necessità, lo Stato assume le forme sopradette di sussidio. Se non
comprovati, il genitore si assume ogni onere necessario ad essere
presente nel luogo di origine nei tempi di frequentazione del figlio.
10)Revisione della figura dell’assistente sociale
e dei Servizi Sociali alla famiglia, dove il principio di prevenzione
(tramite aiuto e sostegno anche economico) deve essere prioritario a
quello di intervento sui disagi, considerando virtuose non già le
Regioni con alte risoluzioni di situazioni sociali ma quelle con basse
necessità di intervento post-evento. In tale luce, le case-famiglia o le
comunità di accoglienza devono divenire l’ultima possibilità,
residuale, da applicare dopo aver fatto ogni altro tentativo e devono
avere carattere temporaneo (non più di 15 giorni per ogni provvedimento
di allontanamento da uno o due genitori). L’accoglienza di un minorenne
in tali strutture deve essere prima vagliata da apposita Commissione
Nazionale composta da esperti psicologici, psichiatri, sanitari e
giuridici, con procedure urgenti.
11) Le disposizioni sopra esplicitate dovranno
avere effetto retroattivo, ovvero ci dovrà essere la possibilità per gli
interessati di chiedere la revisione di un precedente processo di
separazione che si ritenga sia stato gestito e risolto de facto non
in ottemperanza con i principi esposti e non in conformità con le
convenzioni, i trattati e le dichiarazioni internazionali ratificate
dall’Italia per la difesa e l’interesse dell’infanzia, stanti tutte le
conseguenze riparatorie derivanti, la cui definizione viene delegata al
giudice revisore.
SEZIONE 2 – QUALIFICA E REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E AFFINI
1) Fissazione di qualifiche specializzate per
l’apertura, la gestione e l’attività interna a entità territoriali cui
venga affidata l’assistenza ai casi critici legati alla violenza
domestica e similari, ovvero regolamentazione del settore dei centri
anti-violenza, case-famiglia, case-rifugio e affini. L’apertura e
gestione di una di queste strutture sarà possibile, per legge, solo se i
promotori sono in possesso di qualifiche riconosciute quali lauree di
secondo livello in psicologia, medicina, sociologia, criminologia,
pedagogia (a seconda degli indirizzi delle strutture), integrate da
comprovate esperienze professionali qualificanti nel settore di almeno
cinque anni. L’impiego operativo in queste strutture dovrà essere
affidato solo a operatori socio sanitari o socio assistenziali o
comunque in possesso di una qualifica specifica riconosciuta dallo
Stato.
2) I soggetti giuridici cui potranno essere
affidate attività di assistenza ai casi critici legati alla violenza
domestica e affini, con le relative risorse, per legge non potranno
configurarsi come associazioni, ma dovranno avere una forma giuridica
d’impresa a scelta tra quelle disponibili nell’ordinamento italiano.
Esse e gli accessi da esse gestiti dovranno venire registrati in un
database unico afferente al Ministero dell’Interno atto a evitare la
duplicazione nella registrazione degli accessi, e riceveranno fondi
pubblici sulla base del numero di prestazioni effettuate e della qualità
e risolutività degli interventi, pur mantenendo libertà di erogare
servizi privati a pagamento. Nel caso di acquisizione di fondi di natura
pubblica, esse saranno obbligate a presentare agli enti erogatori,
sotto la vigilanza della Corte dei Conti, rendiconti annuali delle spese
sostenute con relative evidenze. La qualità e trasparenza del servizio
dovrà essere per tutte asseverata dall’ottenimento e mantenimento della
Certificazione ISO 9001:2015.
3) Tutte le entità di questo tipo, con
speciale riguardo per le case-famiglia e le case-rifugio, dovranno
essere per legge attrezzate paritariamente per l’accoglienza e
assistenza di uomini e donne.
SEZIONE 3 – REVISIONE DEL CODICE PENALE DISINCENTIVANTE GLI ABUSI E LE FALSE ACCUSE
1) Abolizione DDL S 2719, cosiddetto “sostegno
agli orfani di crimini domestici”, e sua riformulazione in termini
garantisti, ovvero – prevedendo provvisionali finanziate dallo
Stato, coperte dai beni mobili e immobili degli accusati solo quando
dichiarati colpevoli dopo tutti i gradi di giudizio previsti
dall’ordinamento; – affidando risorse e ruoli primari alle sole
strutture di assistenza pubbliche per l’accompagnamento e il sostegno
dei minori in condizioni di disagio. L’affido di risorse e ruoli a
soggetti territoriali in delega (case famiglia, case rifugio, eccetera)
deve avvenire solo in caso di reale indisponibilità o inadeguatezza di
strutture pubbliche, purché tali soggetti siano rispettosi dei
requisiti precedentemente descritti nella SEZIONE 2.
2) Abolizione dell’art.612bis Codice Penale,
ripenalizzazione dell’art.660 Codice Penale, aggravio di pena per
l’art.612 Codice Penale, rimozione dei casi di atti persecutori dal
Codice Antimafia, riformulazione di una legge ad hoc contro gli atti
persecutori che preveda:
– procedimenti preliminari di natura clinica per il riconoscimento dei profili caratterizzanti la fattispecie;
– procedimenti di verifica e assistenza clinica, se del caso anche coatta, preliminari a procedimenti giudiziari;
– presenza di evidenze oggettivanti il reato come condicio sine qua non per la procedibilità giudiziaria;
– abolizione dell’istituto dell’ammonimento amministrativo
del Questore e annullamento di tutti gli ammonimenti amministrativi
irrogati ad oggi. Gli effetti dell’annullamento su ogni singolo caso
potranno essere impugnati tramite ordinario procedimento amministrativo
presso il TAR di competenza o con ricorso presso la Presidenza della
Repubblica.
3) Disincentivi alle false accuse:
– obbligo di deposito cauzionale, sotto forma di imposta
(con garanzia pubblica in caso di indigenza ex dichiarazione ISEE), alla
presentazione di querela o denuncia penale per i reati di diffamazione,
lesioni, molestie, minacce, violenza sessuale, stalking, violenza
domestica, e per tutti gli altri reati denunciabili per querela
archiviati in fase pre-dibattimentale almeno nel 30% dei casi, come da
statistiche del Ministero della Giustizia;
– in caso di accertamento di false accuse l’amministrazione
giudiziaria trattiene la cauzione e condanna automaticamente il
querelante/denunciante al massimo della pena prevista dall’art.368
Codice Penale (se la denuncia risulta comprovata, la cauzione viene
restituita al querelante/denunciante in fase di dichiarazione dei
redditi);
– la cauzione viene raddoppiata se presentata contro il
coniuge o convivente o persona legata da rapporto affettivo, in fasi
precedenti o concomitanti a una separazione; in caso di accertamento di
false accuse, l’amministrazione giudiziaria trattiene la cauzione,
condanna automaticamente il querelante/denunciante al massimo della pena
prevista dall’art.368 Codice Penale, con sospensione, in presenza di
prole minorenne, della responsabilità genitoriale ma in permanenza della
frequentazione, da attuarsi sotto il controllo dell’altro genitore e
dei servizi sociali (se la denuncia risulta comprovata e vera la
cauzione viene restituita al querelante/denunciante in fase di
dichiarazione dei redditi).
4) Assorbimento dell’art.574 CP (“Sottrazione
di persone incapaci”) come aggravante (aumento di metà della pena)
dell’art.605 Codice Penale (“Sequestro di persona”) quando si tratti di
minori di 14 anni.