https://separarsibene.wordpress.com/2016/02/27/il-genitore-non-collocatario/
Molti padri separati sono ancora oggi in ansia e in attesa di vedersi
riconosciuta una effettiva condizione di parità genitoriale.
A quando il grande evento?
Di fatto oggi, anche se con qualche attenuazione,
la donna in una
vicenda separativa continua ad essere considerata la parte debole,
bisognosa di essere adeguatamente tutelata, genitore collocatario dei
figli.
Ad oggi nel 2016 nella gran parte degli eventi separativi il genitore
collocatario continua ad essere indiscutibilmente la madre.
Nella nostra società di cambiamenti sociali ne sono avvenuti tanti, e
tra questi allora non bisogna dimenticare i nuovi soggetti deboli :“i
padri” o “ ex mariti”. Questi, a seguito di una separazione o del
divorzio sono costretti a pagare di continuo le somme, a volte assurde,
chieste dalle ex pur di poter continuare a vedere i propri figli, e ad
accettare continui ricatti, provocazioni e condizioni capestro.
Molti di loro non riescono a rifarsi una vita, stretti nella morsa
delle condizioni firmate in sede di separazione, che troppe volte non
hanno la forza e i soldi per modificare.
Questi padri rimangono per lo più nell’ombra, poiché le “violenze” e
gli abusi perpetrati a loro discapito fanno meno scalpore. I mass media
descrivono le difficoltà causate alle donne e ai bambini dal fenomeno
“padri inadempienti”, che ci sono, certamente. Ma, per ora,
difficilmente posano l’obbiettivo sull’aumento di ex mariti, che
quotidianamente combattono la loro guerra contro ex mogli che gli
impediscono di vedere i propri figli.
Questi uomini subiscono violenze subdole, che portano alla
distruzione dell’equilibrio psicologico di molti genitori. Secondo i
dati della Federazione nazionale bigenitorialità, negli ultimi tempi,
sono aumentati i suicidi di padri separati. Il decremento del reddito,
lo sconvolgimento di vita e la perdita di quotidianità e
l’allontanamento dai figli, uniti al senso di impotenza per non riuscire
a cambiare le cose, minano la loro stabilità, portando questi genitori a
compiere gesti estremi, più di quanto non accada alle donne (93% sono
padri) (Donna e ex moglie di Silvia Nativi)
E’ così che per alcune donne, entrate nel vortice della separazione,
l’ex marito diventa il nemico, è d’obbligo inficiare i suoi futuri
rapporti e la prosecuzione di una vita normale.
Sono donne mosse da ira, gelosia, rabbia, sentimenti che secondo i
dettami della psicologia nascono sostanzialmente da tre fattori:
1) la perdita di uno status;
2) la ferita narcisistica;
3) la percezione di sé, come donna sola
La conseguenza di tutti questi pregiudizi contro gli ex mariti è che
nel diritto di famiglia alcuni padri diventano vittime del sistema,
senza riuscire a trovare una via di uscita.
Quando si tratta di comportamenti che limitano od ostacolano il
diritto alla genitorialità dell’altro genitore, questo potrà essere
soggetto a provvedimenti giurisdizionali.
Molti, forse troppi, continuano ad essere i padri che non riescono a
vedere il proprio figlio e ciò nonostante l’affido condiviso ad entrambi
i genitori.
Affido condiviso che parlandoci chiaramente altro non è che un affido monogenitoriale.
Un padre che non versa l’assegno viene subito denunciato per
violazione degli obblighi familiari, un padre quasi mai può decidere lo
sport per il figlio, le vacanze o la scuola, la madre collocataria nel
90% dei casi può tutto senza limitazioni di sorta.
Nonostante i rimedi giurisdizionali a tali comportamenti, i tempi
della giustizia, soprattutto nelle grandi città, sono quelli che sono, e
a volte quando si arriva alla decisione il danno ormai è fatto.
Come abbiamo più volte ricordato, ai sensi del primo comma dell’art.
709-ter c.p.c., i genitori potranno rivolgersi al Giudice solo per
ottenere un provvedimento che risolva una controversia insorta tra loro
in ordine all’esercizio della potestà (ad es., scelta della scuola o del
luogo di residenza del minore) ovvero alle modalità dell’affidamento
dei figli (ad es., individuazione delle spese straordinarie relative
all’ambito scolastico o sanitario, ovvero specificazione dei tempi di
permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori).
Di contro, ai sensi del secondo comma della citata disposizione
normativa, i genitori potranno rivolgersi al Giudice, anche in mancanza
di una controversia insorta tra di loro, allorché si siano già
verificate delle gravi inadempienze (ad es., inadempimento totale o
parziale all’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli) o delle
violazioni (ostacoli frapposti alla frequentazione con il figlio,
ovvero, all’opposto, discontinuità nell’esercizio del diritto-dovere di
frequentazione della prole), da parte di un genitore, al provvedimento
di affidamento.
In quest’ultimo caso, il Giudice non dovrà adottare alcun
provvedimento opportuno (in quanto non vi sarà alcuna controversia da
risolvere), ma, dopo aver accertato, a seguito della audizione personale
dei genitori e, se necessario, di una istruttoria assolutamente
deformalizzata, le «gravi inadempienze» o gli «atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore» o che «ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento», potrà, sempre nell’ottica
di tutelare il diritto del figlio minore alla bigenitorialità,
modificare i provvedimenti in vigore e/o adottare una, o più di una,
delle misure coercitive e sanzionatorie previste nel secondo comma della
norma.
A tal proposito rileva quanto statuito dal
Tribunale di Roma con
sentenza del 27 giugno 2014 (Giudice Galterio), che si può annoverare
tra quelle che, nell’esaminare una ipotesi di “alienazione genitoriale” –
senza ricorrere a pregiudiziali condivisioni o negazioni del modus
agendi scientifico del Consulente Tecnico di Ufficio (in altre parole
evitando di esplicitare la condivisione pregiudiziale a ipotesi che
neghino od affermino il vulnus connesso all’alienazione della figura di
un genitore, che subisce il minore) – giunge ad affermare come
“lo
sbilanciamento della minore verso l’area materna” costituisca il motore
delle difficoltà relazionali della figlia con il padre, proprio il punto
di vista materno, nei confronti della figura paterna”.
Prosegue la sentenza rilevando come sulla minore “lo sbilanciamento
verso la sfera materna muova da lontano, traendo la sua origine da epoca
antecedente l’introduzione – perfino- del presente giudizio” quando la
nuova gravidanza della madre, intervenuta con il nuovo compagno di vita
“ha innescato nella figlia la paura di una perdita affettiva della
madre, (paura) che l’ha inevitabilmente portata a fare corpo unico con
quest’ultima, mutuando, in un evidente tentativo di compiacimento
(conflitto di lealtà ndr) l’atteggiamento di disistima e sfiducia” dalla
madre, nutrito in danno del padre.
“sarebbe stato precipuo onere della
madre, quand’anche non direttamente responsabile delle origini del
processo di triangolazione, attivarsi al fine di consentire il giusto
recupero, da parte della figlia, del ruolo paterno, che nella tutela
della bigenitorialità, cui è improntato lo stesso affido condiviso,
postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive della
minore, da parte del genitore per costei maggiormente referenziale, nei
confronti dell’altro:
non soltanto spingendola verso il padre, anziché
avvallando i pretesti per venir meno agli incontri programmati, o peggio
ancora facendosi portatrice di programmi alternativi, al fine di
dissuadere indirettamente la figlia a recarsi agli incontri suddetti, ma
altresì recuperando la positività della concorrente figura genitoriale,
nel rispetto delle decisioni da quest’ultima assunte, e comunque delle
sue caratteristiche temperamentali”…..” allo stato dunque è gioco forza
che ogni possibile intervento terapeutico non possa che avere come
obiettivo centrale la stessa minore che deve poter essere aiutata nella
costruzione della sua identità ad interfacciarsi ed accettare le
diversità delle due figure genitoriali, la cui compresenza e la cui
coreferenzialità costituiscono elementi imprescindibili per un sereno
sviluppo della sfera emozionale ed affettiva della minore stessa….”.
In conclusione i giudici hanno ritenuto che “
le sanzioni più consone
alle violazioni poste in essere dalla signora…, tenuto conto che gli
effetti dell’unilaterale iniziativa materna hanno avuto ricadute dirette
sulla figura dell’altro genitore, svilito nel suo ruolo di educatore e
di figura referenziale, siano quella dell’ammonizione, invitandosi la
resistente ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale
dell’ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria
nonché alla condivisione delle decisioni concernenti l’educazione,
l’istruzione e la cura della prole in conformità a quanto previsto dall’
art.337-bis
c.c. in relazione all’esercizio della potestà genitoriale condivisa,
nonché al versamento alla cassa delle Ammende della somma, valutata in
relazione alle sue capacità economiche di € 5.000,00, al fine di
dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in
essere, la cui persistenza, potrà peraltro in futuro dare adito a
sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni
dell’affido”.
Non sempre, come è noto, la tutela giudiziaria si presenta efficace,
spesso arriva troppo tardi vista anche la lunghezza dei tempi
procedurali, ed i danni diventano indelebili.
Chi ne fa le spese sono irrimediabilmente i bambini, costretti spesso
a loro insaputa a vivere senza un genitore, in quanto l’altro lo ha
indotto al suo allontanamento.
Purtroppo ancora oggi, nonostante molti progressi siano stati fatti,
ci sono troppi genitori in mala fade, che con comportamenti
ostruzionistici e dolosi impediscono, direttamente e indirettamente,
all’altro coniuge, di esercitare la propria genitorialità, sottoponendo
il bambino anche a soluzioni giudiziarie estreme senza soffermarsi per
un secondo alla sofferenza che tutto ciò può provocare nell’anima del
figlio, sofferenza che causerà ferite indelebili.
I rapporti tra il padre ed i figli, così irrimediabilmente
danneggiati, difficilmente potranno essere recuperati, con conseguenti
future sofferenze sia per il genitore pretermesso, che per i figli.
Pensate davvero ai vostri figli, e ricordate che con l’altro
genitore, se li amate veramente ed avete a cuore il loro benessere
psichico, emozionale e non solo economico, dovrete cercare di
collaborare lealmente in futuro senza finzioni e imbrogli.
Abogado Isabella Castiglione & Avvocato Rodolfo Pacor