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martedì 15 aprile 2014

False accuse strumentali: sentenza foro di Roma




Ci sono donne, consigliate spesso dagli avvocati, che sulle False Accuse ci campano, ne fanno uno stile di vita, delirano.
Oggigiorno, il giochetto però è presto svelato, addirittura c’è una recente sentenza della Cassazione Penale che ha assolto un marito dalle accuse di maltrattamenti, accuse che erano volutamente “gonfiate” e che avevano portato all’allontanamento dell’uomo dalla casa coniugale, tanto che non poteva proprio avvicinarsi e naturalmente non poteva ne vedere ne sentire i figli.
Purtroppo le false accuse sono un fenomeno in crescita e largamente utilizzato per poter ottenere dei vantaggi patrimoniali in fase di separazione soprattutto quando si ha torto in partenza e si ha paura: di perdere la casa e di perdere il mantenimento.
Perchè succede? perchè si sa che il “sesso debole” in queste circostanze è più forte che mai!!! si legge che viviamo in un paese maschilista ma vien da dire magari fosse così! se due padri su tre vengono palesemente discriminati dai giudici, vedono peggiorare i loro rapporti con i figli, vedono peggiorare il loro tenore di vita, il terzo che rimane deve solo sperare di mantenere invariata la propria posizione sociale non di certo migliorarla.
L’ulteriore beffa è rappresentata dalle lungaggini burocratiche che fanno diventare anni i tempi di attesa per ottenere giustizia… e chi pagherà? chi ridarà il tempo perduto a questi padri?

“Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p. richiede, per la sua configurazione, una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell’integrità psico – fisica, dell’onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamento dell’agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.
Invece, fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni) determinati da situazioni contingenti (ad es. rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali insuscettibili di essere inquadrati un una cornice unitaria, non possono assurgere alla definizione normativa di cui all’art. 572 c.p. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 572 c.p.
(1) Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sentenza 2 dicembre 2010, n. 45037.”
(da http://www.altalex.com/index.php?idstr=84&idnot_84=22774)

questa la sentenza per intero:
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 8 – 20 gennaio 2014, n. 2326
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 (OMISSIS)
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.F., n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1805/13 Tribunale di Roma, Sez. per il Riesame dell’8/07/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott.  (OMISSIS);
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott.  (OMISSIS) che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, sezione per il Riesame, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del 19/06/2013 con cui il GIP del locale Tribunale aveva disposto la misura dell’allontanamento dalla casa familiare a carico di B.F., ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia compiuto ai danni della coniuge convivente L.L. e del figlio E. a partire dell’anno 2011 e la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Rispondendo alle doglianze formulate dalla difesa dell’indagato, il Tribunale evidenziava il deterioramento del rapporto coniugale insorto a partire dal 2011; le violenze contro il figlio minore manifestatesi anche in precedenza (2010) e ripropostesi nel 2012, quali attestate da dichiarazioni di testimoni e referti medici; i maltrattamenti compiuti ai danni della moglie, anche essi attestati dalle dichiarazioni di testimoni oltre che dalle denunzie dell’interessata; i comportamenti da stalker attuati dall’indagato, acuitisi nell’apprendere di una relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie; la sussistenza in definitiva di una pluralità di fonti indiziarie atte a fungere da elementi di riscontro alle denunzie presentate dalla L.; la sussistenza di concrete esigenze di tutela dell’incolumità personale dei denunzianti a fondamento dell’adottata misura coercitiva.
2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso l’indagato B. F., con atto sottoscritto dal suo difensore, con cui deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento e di altri atti del procedimento specificamente indicati ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) nonchè inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 572 cod. pen. e art. 274 cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha solo apparentemente motivato in ordine alle specifiche doglianze della difesa, omettendo di soffermarsi su una nutrita serie di profili che, a suo dire, dimostrerebbero l’assoluta non veridicità delle prospettazioni provenienti dalla denunziante, alludendo in particolare al tenore dei colloqui intercorsi tra l’indagato e la coniuge dal gennaio 2009 al giugno 2013 su canali telematici chat a dimostrazione del mantenimento di un rapporto paritario ed ispirato a civile confronto;
all’inverosimiglianza della ricostruzione in facto della pretesa aggressione subita dalla L. nel settembre 2011; all’assenza di qualsivoglia certificazione medica riferibile alla parte offesa; alla mancata audizione del figlio minorenne E. in ordine alle presunte violenze subite dal padre; alla decisione autonomamente adottata di volersi separare legalmente a causa della scoperta della relazione extraconiugale della moglie; alla mancata audizione di testimoni più vicini alla figura dell’indagato.
Sotto il diverso profilo della violazione di legge, deduce inoltre il carattere occasionale dei presunti maltrattamenti; il timore mai palesato dalla denunziante nei confronti del marito, quale evidenziato dal tenore dei colloqui intrattenutisi tra gli stessi per via telematica; l’assenza totale di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla pericolosità sociale dell’indagato, ritenute sussistenti solo in ragione del clima coniugale emerso dalla vicenda e dalle azioni di controllo, condotte mediante apparecchiatura di registrazione, che il ricorrente avrebbe attuato durante il periodo di maggiore tensione coniugale.
Motivi della decisione
3. Il ricorso appare fondato nei termini di cui in motivazione.
Nella ricostruzione dei momenti salienti della vicenda descritta nella denunzia presentata da L.L. operata dal Tribunale, rilievo preminente assumono due episodi di violenza fisica di cui l’indagato si sarebbe reso protagonista ai danni del figlio minore E., nonchè un episodio di maltrattamenti che la donna avrebbe subito nel corso di un incontro avvenuto con il B. presso la sua azienda di lavorazione marmi corrente in località (OMISSIS).
Il primo dei due episodi di violenza fisica aveva luogo nel 2010, quando anche la madre della L. aveva assistito personalmente al pugno sferrato dal B. al figlio, provocandogli un vistoso ematoma; il secondo episodio appare più circostanziato, poichè attestato anche da referto medico e da testimonianza di persona estranea al contesto familiare, riguardando la brutale aggressione dell’indagato al figlio, tale da provocargli tumefazione e sanguinamento del labbro, mobilità di due denti e dolore alla mandibola, accaduta nel dicembre 2012.
Temporalmente nel mezzo e segnatamente nel settembre 2011 si colloca l’episodio dell’incontro avvenuto tra i coniugi L. – B. presso il luogo di lavoro di quest’ultimo e durante il quale, secondo la prospettazione d’accusa, la denunziante sarebbe stata aggredita sia verbalmente che fisicamente, pur non essendovi al riguardo alcuna certificazione medica.
Ciò premesso, sembra di poter agevolmente desumere come i comportamenti prevaricatori e/o violenti ascritti all’indagato si riducono a tre nell’arco di un triennio, in un contesto familiare e coniugale in costante deterioramento per via sia dei rapporti di segno negativo tra padre e figlio, sia dell’allentamento del vincolo coniugale determinante l’instaurazione di due relazioni extraconiugali da parte della L.
Così fissati i termini fattuali della vicenda e ferma restando la sussistenza di un sufficiente quadro di gravità indiziaria ad essi riferita, non sembra però possibile poterli complessivamente ricomprendere in un contesto unitario, normativamente connotato dalla figura di reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi delineata dall’art. 572 cod. pen.
Il reato de quo richiede, infatti, per la sua configurazione, una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell’integrità psico – fisica, dell’onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamento dell’agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.
Secondo la giurisprudenza elaborata da questa Sezione, invece, fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni) determinati da situazioni contingenti (ad es. rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali insuscettibili di essere inquadrati un una cornice unitaria, non possono assurgere alla definizione normativa di cui all’art. 572 cod. pen. (Cass. pen. sez. 6 n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794; sez. 6 n. 45037 del 2/12/2010, Dibra Rv. 249036).
Nell’indicare ed apprezzare i fatti costitutivi del reato provvisoriamente contestato al ricorrente ed alla base della misura coercitiva di cui all’art. 282 bis cod. proc. pen. impostagli, i giudici del riesame non hanno, dunque, assolto in maniera adeguata all’onere di definire in concreto i termini della ritenuta sussistenza dell’ipotesi accusatoria, incorrendo nella violazione di legge determinata da una non corretta interpretazione dell’ambito applicativo dell’art. 572 cod. pen., specie in un contesto familiare, emergente anche dalle prospettazioni probatorie difensive, caratterizzato dal progressivo indebolimento dei rapporti coniugali (denunziante e indagato essendo oggi separati per iniziativa del ricorrente) pur inframmezzato da tentativi più o meno concreti di riavvicinamento affettivo degli interessati (v. l’aspetto delle conversazioni telematiche intercorse su Facebook in un arco temporale piuttosto ampio e la cui valenza è stata del tutto negletta in sede di riesame).
L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, spettando al Tribunale competente argomentare in maniera più esauriente circa la possibilità di ravvisare nei fatti e negli episodi prospettati dall’accusa pubblica e privata il reato di maltrattamenti oggetto di provvisoria contestazione.
4. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza ed il rinvio ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a) al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

Fonte: http://capitandaddy.wordpress.com/2014/04/14/le-false-accuse-gonfiate-sono-state-svelate/

venerdì 4 gennaio 2013

Recensioni: L. Steffenoni, "Presunto colpevole..."

Fonte:
http://www.legnostorto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26722&Itemid=29




E’ uscito di recente un libro del criminologo Luca Steffenoni, intitolato Presunto colpevole. La fobia del sesso e i tanti casi di malagiustizia (edizioni Chiarelettere, 2009). Steffenoni, un criminologo che si è occupato professionalmente anche di pedofilia, presenta un ritratto d’insieme sui processi per violenze su minori. Lo studio  mostra una realtà di profonda ingiustizia, la cui responsabilità non si limita al solo ambito giudiziario, estendendosi anche alla società ed a sue associazioni: il risultato finale è una serie impressionante di pesanti condanne penali per abusi di minori inflitte ad innocenti.
Il criminologo parte da un dato statistico inoppugnabile: ogni anno arrivano 5 mila denunce di pedofilia da parte di scuole, centri d’ascolto, servizi sociali e Asl. Tuttavia, i casi in cui si giunge ad una condanna sono in media annuale, dal 1996 (anno della nuova legge contro la violenza sessuale) circa 850: soltanto il 17% dei casi denunciati si risolve in una  sentenza di colpevolezza.
Esiste quindi una netta discrepanza fra il numero di denunce e quello di condanne, che induce a ritenere come la stragrande maggioranza dei casi presunti di pedofilia siano del tutto immaginari, frutto di psicosi  o vendette  private. Inoltre, lo Steffenoni ha buon gioco a dimostrare come buona parte delle stesse sentenze di condanna siano scarsamente credibili e frutto di errori giudiziari. “Presunto colpevole” individua nella sua analisi tre gruppi di attori sociali coinvolti nella fabbricazione di accuse e condanne per pedofilia, che possono essere così distinti: gli accusatori veri e propri, le lobbies anti-violenza, la magistratura. All’interno del processo che conduce a false accuse e condanne infondate, ciascuna delle parti suddette interagisce con le altri, ma al contempo ha un suo ruolo peculiare.

1. Cause delle false accuse: psicosi della pedofilia e vendette private
Le cause  delle false accuse di pedofilia sono essenzialmente due:  psicosi ed interessi personali. Anzitutto, lo Steffenoni documenta una mentalità diffusa che tende a vedere una forma di abuso sessuale anche in  gesti del tutto naturali e corretti (come lavare proprio figlio o baciarlo), e che conduce con sé determinate ossessioni basate su stereotipi, quali la nozione  del “sacerdote pedofilo”. Statistiche erronee se non falsificate diffuse dai media ed un’attenzione morbosa riguardo a fatti di cronaca concernenti la pedofilia conducono ad un clima isterico, in cui è sufficiente un semplice sospetto od una voce per condurre ad una denuncia.
Inoltre, la grande maggioranza delle false accuse di pedofilia  provengono da ex mogli e sono dovute a precisi interessi economici e familiari. Infatti,  l’80% di tutte le denunce di pedofilia provengono dall’ex coniuge, quasi sempre la donna, e per di più, ad ulteriore testimonianza della loro inconsistenza, diventano operative soltanto dopo che un tribunale civile ha deciso provvedimenti giudicati dall’ex moglie quali insoddisfacenti.  È quello che può accadere con l’affido condiviso o la somma fissata per l’assegno di mantenimento: per vendetta, o per meglio ottenere ciò che desidera, l’ex moglie, o talvolta sua madre, accusa l’ex marito di violenza sul figlio.

2. Il ruolo delle lobbies anti-violenza: ideologia femminista ed interessi economici
Le due cause scatenanti le false accuse di pedofilia, la psicosi e l’interesse personale, debbono la loro esistenza per la massima parte alle attività di associazioni ed autentiche alle lobbies “anti-abuso” ed “anti-violenza”. Esse contribuiscono a diffondere un timore irrazionale riguardante presunte violenze domestiche, ed assieme a promuovere una severità eccessiva e squilibrata nelle leggi e nei processi concernenti casi di violenza sessuale.
La conseguenza di ciò è l’accettazione  acritica da parte di larga parte della popolazione d’affermazioni infondate sulla diffusione massiccia della pedofilia, in realtà secondo Steffanoni  molto più rara di quanto non sostengano allarmistiche ed interessate “statistiche” fornite da associazioni sedicenti “anti-violenza”, di scarso o nullo contenuto scientifico. Inoltre, a causa del clima formatosi e delle leggi vigenti, la facilità con cui le imputazioni sono credute, e la durezza con cui i presunti colpevoli sono perseguiti, rende agevole e proficuo rivolgere false accuse.
Queste lobbies “anti-violenza” hanno una motivazione assieme ideologica ed economica nella promozione delle proprie attività. Da una parte, esse sono spesso  fortemente condizionate dall’ideologia femminista e quindi dai suoi stereotipi sulla presunta brutalità maschile e dall’ossessione per i fenomeni di violenza domestica, che viene enfatizzata ben oltre la sua effettiva dimensione. Dall’altra, questa rete di centri di assistenza, società “no profit”, onlus, case di accoglienza ecc. traggono i loro finanziamenti, per intero od in misura essenziale, da enti pubblici. Tali associazioni ed istituti e le persone che vi lavorano  hanno quindi interesse diretto a far sì che l’allarme sociale e l’attenzione giudiziaria verso la pedofilia permangano elevati, affinché l’afflusso di fondi prosegua.
L’esempio più tangibile di ciò è dato dai bambini assegnati in affidamento agli orfanotrofi in seguito a denunce di pedofilia. Lo Steffenoni riporta la testimonianza anonima di un prelato sulla loro gestione: “Meno del 10 per cento dei bambini torna in famiglia.
Anche in caso di assoluzione, psicologi e assistenti sociali fanno le barricate…
Motivo? Lei si immagina un ospedale senza malati?”
In Italia esistono fra i 26mila e i 28mila bambini che vivono negli istituti fino alla maggiore età, in buona misura separati dalle loro famiglie per le cause più differenti, molto spesso discutibili od inconsistenti. I finanziamenti pubblici spesi annualmente per ogni bambino affidato ad un orfanotrofio sono di circa 200 euro al giorno, cosicché ad un istituto per minori vengono corrisposti in media 75.000 euro all’anno per ogni bimbo. Il totale delle spese a tal fine destinate da Stato, Regioni, Province, Comuni raggiunge la cifra di 1898 milioni di euro all’anno. L’enormità di tale somma (quasi due miliardi di euro all’anno) dà un’idea dei corrispettivi interessi economici coinvolti.
Accade in tal modo che questo groviglio di associazioni, centri “anti-abuso”, servizi di assistenza sociale ecc. appoggi e favorisca una sorta di psicosi della pedofilia e la prosecuzione giudiziaria di denunce inconsistenti. Un’altra testimonianza anonima riferita nel libro, questa volta di un pediatra, denuncia il ruolo negativo delle lobbies “anti-violenza” nella fabbricazione di denunce infondate: “Più conosci il sistema, più lo eviti…Ho visto troppi pareri richiesti a centri antiabuso finiti con i carabinieri sotto casa.”

3. La magistratura: presunzione di colpevolezza e cattiva organizzazione
            Quando la denuncia per pedofilia perviene alla magistratura, una serie di fattori intervengono a distorcere il procedimento processuale ed a fare dell’imputato un “presunto colpevole”.
In primo luogo, la legislazione nazionale in materia di violenza sessuale è formulata in maniera ambigua, cosicché l’abuso viene ad essere definito non oggettivamente (in relazione ad un fatto obiettivo) ma soggettivamente (in rapporto alla “sensazione” provata dalla presunta “vittima”). In altri termini, la legge italiana sullo stupro può essere interpretata ed applicata condannando per violenza carnale unicamente sulla base delle dichiarazioni della “vittima”, ed anche per gesti e comportamenti non attinenti direttamente alla sfera sessuale. La situazione è infatti  peggiorata  quando, nel 1996 è entrata in vigore la nuova legge sulla violenza sessuale, mediante l’introduzione di una norma che persegue atti in cui non esiste contatto genitale, espressa in termini vaghi e generici, tale da rendere  qualificabile quale una “violenza” anche atti del tutto innocenti. Scrive lo Steffanoni: “Ma è atto sessuale lasciare in mutande i bimbi che si sono bagnati durante una festa? Fare il
bidet ai figli? Osservare le parti intime se necessitano di cure? Fare la doccia con il proprio bimbo? […] tutti questi fatti sono entrati nei processi come sintomo di abuso e ritenuti spesso sufficienti a giustificare condanne o l’allontanamento dei piccoli dai propri genitori”.
In secondo luogo, il sistema giudiziario è malamente organizzato nell’affrontare i casi di pedofilia. Si ha una sovrapposizione di competenze fra il tribunale dei minori ed il tribunale ordinario, con il prevalere del primo, l’accusa è molto avvantaggiata rispetto alla difesa (il pm appartiene egli stesso alla magistratura, il difensore invece è un avvocato), ed i consulenti ed i periti a cui si ricorre provengono dalle lobbies “anti-violenza” di cui si è detto.
L’esito di tutto ciò è che chi viene accusato ha scarse possibilità di difesa, cosicché il processo ha quasi sempre un esito scontato con la condanna dell’imputato. È infatti l’accusato che deve dimostrare la propria innocenza, non l’accusa che deve portare prove della sua colpevolezza, con il rovesciamento del classico e razionale principio giuridico della presunzione d’innocenza: senza prove contrarie, si è innocenti.
I processi spesso sono decisi unicamente sulla base di quanto sostengono i bambini, i quali sono  oltretutto molto più vulnerabili degli adulti a svariate forme di pressione, compiute dalle varie parti coinvolte nel sostenere l’accusa. Il bimbo nel processo di pedofilia è sovente subornato da un parente, specialmente la madre, che vuole far condannare l’imputato e si serve della fiducia del figlio e dello strettissimo rapporto d’affetto per convincerlo a produrre affermazioni del cui significato effettivo può persino non essere consapevole. Tale plagio del minore può anche avvenire ad opera dello psicologo o dal “consulente” nominato dal tribunale, membro di una qualche associazione od onlus “anti-violenza”. Ad esempio, Salvatore Lucanto ha trascorso quasi tre anni in carcere per aver violentato la figlia e la cugina, per poi venire assolto. L’accusa si fondava interamente su alcuni disegni fatti dalla figlia durante le sedute con una psicologa, e cadde dopo una dichiarazione della
bambina ai giudici: «La signora [la psicologa] mi ha detto che devo disegnare un fantasma e chiamarlo pisello».
La stessa accusa esercita pressioni sul bambino e talora anche la madre, se non è già l’accusatrice, affinché si abbia conferma dell’impianto accusatorio. Agisce qui una tesi precostituito, secondo cui la vittima dell’abuso non parla per timore, oppure perché non ha consapevolezza della violenza subita. Conseguentemente a tale schema ideologico, per la pubblica accusa il bambino è credibile unicamente se conferma la denuncia, mentre invece risulta inattendibile qualora le contraddica. In questa seconda eventualità, il pm ed i suoi “periti” provenienti dalle lobbies anti-violenza tentano di persuadere il bambino all’ammissione di ciò che desiderano sentirsi dire: Steffenoni riporta un caso in cui la madre stessa era stata ricattata con la minaccia di vedersi sottratto il figlio qualora non avesse accusato il padre.

4. I possibili rimedi suggeriti da Steffanoni
Lo soluzioni  proposte da Steffanoni sono articolate, e giustamente rivolte a ciascuno dei vari attori del processo sopra delineato. In primo luogo,  egli suggerisce d’evitare la propagazione di un allarme sociale esagerato nei confronti  della pedofilia, chiarendo come si tratti di un  fenomeno molto meno diffuso di quanto comunemente non si creda. In secondo luogo, il criminologo propone un rapporto dei tribunali e delle autorità pubbliche ben diverso da quello attuale nei confronti delle varie associazioni, onlus, centri sedicenti “anti-violenza”, che risultano essere sovente ideologizzati ed economicamente interessati alla diffusione di un clima da “caccia alle streghe” riguardo alla pedofilia.  In terzo luogo, risulta indispensabile ritornare al procedimento processuale classico, che si basa sulla coincidenza delle prove, abbandonando totalmente un’impostazione  giuridica e magistratuale nella quale l’imputato è “presunto colpevole”, e che per di più si fonda su soggettivi e discutibili indizi di natura psicologica anziché su riscontri obiettivamente determinati.
L’insegnamento del libro di  Steffenoni è persino paradossale. La pedofilia appare essere relativamente  rara, mentre invece è molto più diffusa la violenza sui minori, e sugli adulti, provocata dalla lotta alla pedofilia stessa. L’idea di combattere la “violenza sessuale” finisce con il provocare un numero di vittime di violenza, giudiziaria in questo caso, molto superiore a quello degli stupri di bambini.