lunedì 29 febbraio 2016

Figli sottratti all'amore di uno dei genitori






https://separarsibene.wordpress.com/2016/02/27/il-genitore-non-collocatario/


Molti padri separati sono ancora oggi in ansia e in attesa di vedersi riconosciuta una effettiva condizione di parità genitoriale.
A quando il grande evento?

Di fatto oggi, anche se con qualche attenuazione, la donna in una vicenda separativa continua ad essere considerata la parte debole, bisognosa di essere adeguatamente tutelata, genitore collocatario dei figli.
Ad oggi nel 2016 nella gran parte degli eventi separativi il genitore collocatario continua ad essere indiscutibilmente la madre.

Nella nostra società di cambiamenti sociali ne sono avvenuti tanti, e tra questi allora non bisogna dimenticare i nuovi soggetti deboli :“i padri” o “ ex mariti”. Questi, a seguito di una separazione o del divorzio sono costretti a pagare di continuo le somme, a volte assurde, chieste dalle ex pur di poter continuare a vedere i propri figli, e ad accettare continui ricatti, provocazioni e condizioni capestro.
Molti di loro non riescono a rifarsi una vita, stretti nella morsa delle condizioni firmate in sede di separazione, che troppe volte non hanno la forza e i soldi per modificare.

Questi padri rimangono per lo più nell’ombra, poiché le “violenze” e gli abusi perpetrati a loro discapito fanno meno scalpore. I mass media descrivono le difficoltà causate alle donne e ai bambini dal fenomeno “padri inadempienti”, che ci sono, certamente. Ma, per ora, difficilmente posano l’obbiettivo sull’aumento di ex mariti, che quotidianamente combattono la loro guerra contro ex mogli che gli impediscono di vedere i propri figli.

Questi uomini subiscono violenze subdole, che portano alla distruzione dell’equilibrio psicologico di molti genitori. Secondo i dati della Federazione nazionale bigenitorialità, negli ultimi tempi, sono aumentati i suicidi di padri separati. Il decremento del reddito, lo sconvolgimento di vita e la perdita di quotidianità e l’allontanamento dai figli, uniti al senso di impotenza per non riuscire a cambiare le cose, minano la loro stabilità, portando questi genitori a compiere gesti estremi, più di quanto non accada alle donne (93% sono padri) (Donna e ex moglie di Silvia Nativi)
E’ così che per alcune donne, entrate nel vortice della separazione, l’ex marito diventa il nemico, è d’obbligo inficiare i suoi futuri rapporti e la prosecuzione di una vita normale.

Sono donne mosse da ira, gelosia, rabbia, sentimenti che secondo i dettami della psicologia nascono sostanzialmente da tre fattori:
1) la perdita di uno status;
2) la ferita narcisistica;
3) la percezione di sé, come donna sola
La conseguenza di tutti questi pregiudizi contro gli ex mariti è che nel diritto di famiglia alcuni padri diventano vittime del sistema, senza riuscire a trovare una via di uscita.
Quando si tratta di comportamenti che limitano od ostacolano il diritto alla genitorialità dell’altro genitore, questo potrà essere soggetto a provvedimenti giurisdizionali.
Molti, forse troppi, continuano ad essere i padri che non riescono a vedere il proprio figlio e ciò nonostante l’affido condiviso ad entrambi i genitori.

Affido condiviso che parlandoci chiaramente altro non è che un affido monogenitoriale.
Un padre che non versa l’assegno viene subito denunciato per violazione degli obblighi familiari, un padre quasi mai può decidere lo sport per il figlio, le vacanze o la scuola, la madre collocataria nel 90% dei casi può tutto senza limitazioni di sorta.
Nonostante i rimedi giurisdizionali a tali comportamenti, i tempi della giustizia, soprattutto nelle grandi città, sono quelli che sono, e a volte quando si arriva alla decisione il danno ormai è fatto.
Come abbiamo più volte ricordato, ai sensi del primo comma dell’art. 709-ter c.p.c., i genitori potranno rivolgersi al Giudice solo per ottenere un provvedimento che risolva una controversia insorta tra loro in ordine all’esercizio della potestà (ad es., scelta della scuola o del luogo di residenza del minore) ovvero alle modalità dell’affidamento dei figli (ad es., individuazione delle spese straordinarie relative all’ambito scolastico o sanitario, ovvero specificazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori).
Di contro, ai sensi del secondo comma della citata disposizione normativa, i genitori potranno rivolgersi al Giudice, anche in mancanza di una controversia insorta tra di loro, allorché si siano già verificate delle gravi inadempienze (ad es., inadempimento totale o parziale all’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli) o delle violazioni (ostacoli frapposti alla frequentazione con il figlio, ovvero, all’opposto, discontinuità nell’esercizio del diritto-dovere di frequentazione della prole), da parte di un genitore, al provvedimento di affidamento.
In quest’ultimo caso, il Giudice non dovrà adottare alcun provvedimento opportuno (in quanto non vi sarà alcuna controversia da risolvere), ma, dopo aver accertato, a seguito della audizione personale dei genitori e, se necessario, di una istruttoria assolutamente deformalizzata, le «gravi inadempienze» o gli «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore» o che «ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento», potrà, sempre nell’ottica di tutelare il diritto del figlio minore alla bigenitorialità, modificare i provvedimenti in vigore e/o adottare una, o più di una, delle misure coercitive e sanzionatorie previste nel secondo comma della norma.

A tal proposito rileva quanto statuito dal Tribunale di Roma con sentenza del 27 giugno 2014 (Giudice Galterio), che si può annoverare tra quelle che, nell’esaminare una ipotesi di “alienazione genitoriale” – senza ricorrere a pregiudiziali condivisioni o negazioni del modus agendi scientifico del Consulente Tecnico di Ufficio (in altre parole evitando di esplicitare la condivisione pregiudiziale a ipotesi che neghino od affermino il vulnus connesso all’alienazione della figura di un genitore, che subisce il minore) – giunge ad affermare come “lo sbilanciamento della minore verso l’area materna” costituisca il motore delle difficoltà relazionali della figlia con il padre, proprio il punto di vista materno, nei confronti della figura paterna”.
Prosegue la sentenza rilevando come sulla minore “lo sbilanciamento verso la sfera materna muova da lontano, traendo la sua origine da epoca antecedente l’introduzione – perfino- del presente giudizio” quando la nuova gravidanza della madre, intervenuta con il nuovo compagno di vita “ha innescato nella figlia la paura di una perdita affettiva della madre, (paura) che l’ha inevitabilmente portata a fare corpo unico con quest’ultima, mutuando, in un evidente tentativo di compiacimento (conflitto di lealtà ndr) l’atteggiamento di disistima e sfiducia” dalla madre, nutrito in danno del padre.sarebbe stato precipuo onere della madre, quand’anche non direttamente responsabile delle origini del processo di triangolazione, attivarsi al fine di consentire il giusto recupero, da parte della figlia, del ruolo paterno, che nella tutela della bigenitorialità, cui è improntato lo stesso affido condiviso, postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive della minore, da parte del genitore per costei maggiormente referenziale, nei confronti dell’altro: non soltanto spingendola verso il padre, anziché avvallando i pretesti per venir meno agli incontri programmati, o peggio ancora facendosi portatrice di programmi alternativi, al fine di dissuadere indirettamente la figlia a recarsi agli incontri suddetti, ma altresì recuperando la positività della concorrente figura genitoriale, nel rispetto delle decisioni da quest’ultima assunte, e comunque delle sue caratteristiche temperamentali”…..” allo stato dunque è gioco forza che ogni possibile intervento terapeutico non possa che avere come obiettivo centrale la stessa minore che deve poter essere aiutata nella costruzione della sua identità ad interfacciarsi ed accettare le diversità delle due figure genitoriali, la cui compresenza e la cui coreferenzialità costituiscono elementi imprescindibili per un sereno sviluppo della sfera emozionale ed affettiva della minore stessa….”.
In conclusione i giudici hanno ritenuto che “le sanzioni più consone alle violazioni poste in essere dalla signora…, tenuto conto che gli effetti dell’unilaterale iniziativa materna hanno avuto ricadute dirette sulla figura dell’altro genitore, svilito nel suo ruolo di educatore e di figura referenziale, siano quella dell’ammonizione, invitandosi la resistente ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria nonché alla condivisione delle decisioni concernenti l’educazione, l’istruzione e la cura della prole in conformità a quanto previsto dall’art.337-bis c.c. in relazione all’esercizio della potestà genitoriale condivisa, nonché al versamento alla cassa delle Ammende della somma, valutata in relazione alle sue capacità economiche di € 5.000,00, al fine di dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in essere, la cui persistenza, potrà peraltro in futuro dare adito a sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell’affido”.

Non sempre, come è noto, la tutela giudiziaria si presenta efficace, spesso arriva troppo tardi vista anche la lunghezza dei tempi procedurali, ed i danni diventano indelebili.
Chi ne fa le spese sono irrimediabilmente i bambini, costretti spesso a loro insaputa a vivere senza un genitore, in quanto l’altro lo ha indotto al suo allontanamento.

Purtroppo ancora oggi, nonostante molti progressi siano stati fatti, ci sono troppi genitori in mala fade, che con comportamenti ostruzionistici e dolosi impediscono, direttamente e indirettamente, all’altro coniuge, di esercitare la propria genitorialità, sottoponendo il bambino anche a soluzioni giudiziarie estreme senza soffermarsi per un secondo alla sofferenza che tutto ciò può provocare nell’anima del figlio, sofferenza che causerà ferite indelebili.

I rapporti tra il padre ed i figli, così irrimediabilmente danneggiati, difficilmente potranno essere recuperati, con conseguenti future sofferenze sia per il genitore pretermesso, che per i figli.
Pensate davvero ai vostri figli, e ricordate che con l’altro genitore, se li amate veramente ed avete a cuore il loro benessere psichico, emozionale e non solo economico, dovrete cercare di collaborare lealmente in futuro senza finzioni e imbrogli.
Abogado Isabella Castiglione & Avvocato Rodolfo Pacor

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