Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 13506 del 2015
il Giudice non può imporre ai genitori immaturi percorsi
psicoterapeutici individuali e di coppia. Infatti la Cassazione ha
affermato che “la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad
un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno
alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà
personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta
l’imposizione , se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti
sanitari”.
Ed infatti , in base a tale sentenza, tale
tipo di prescrizioni viola sia il principio della libertà personale
tutelato dalla Costituzione , sia l’art. 32 secondo comma della stessa
, atteso che finisce per condizionare comunque le parti ad
effettuare un trattamento sanitario.
Pertanto la Cassazione revoca la disposizione impartita dalla Corte
di Appello di Firenze a una coppia di genitori di sottoporsi a un
percorso psicoterapeutico onde realizzare la propria maturità personale,
rilevando che una simile decisione non può che rientrare
esclusivamente nell’ambito del loro diritto di autodeterminazione, che
non può subire condizionamenti e imposizioni di qualunque sorta.
Pertanto secondo la suprema Corte , sebbene una simile prescrizione
possa essere ritenuta dal Giudice come extrema ratio per aiutare la
coppia a formarsi quali idonei genitori, non si può decidere di
impartirla loro , a titolo di invito, ma , di fatto, a mò di un
trattamento sanitario obbligatorio in difformità a quanto sancito
dall’art. 32 della nostra Costituzione.
E sostiene ancora la Corte che la finalità di un simile percorso
psicoterapeutico- che deve rimanere estraneo al giudizio- è quella
di realizzare una crescita e maturazione personale genitoriale ed
attiene esclusivamente alla sfera del diritto di autodeterminazione dei
singoli genitori.
Successivamente a questa sentenza della Suprema Corte abbiamo delle
sentenze di merito, sia del Tribunale di Roma che di quello di Milano
che se ne discostano alquanto , cercando di fornire una
interpretazione delle prescrizioni psicoterapeutiche ai genitori , che
si distacchi da una mera imposizione od obbligo che li possa tacciare di
anticostituzionalità.
La prima sentenza è quella del Tribunale di Milano del 15 luglio 2015 ( Pres. Servetti , Est. Rosa Muscio). Nel caso di specie una ctu aveva evidenziato che nella coppia genitoriale sussisteva una inadeguata capacità di “cogliere nel profondo le emozioni della figlia e di rispondere ad esse in maniera appropriata”, paventando
che la minore si stesse evolvendo verso una struttura di personalità
problematica. Per superare le criticità genitoriali e la loro situazione
personologica, il Tribunale indicava al padre e alla madre della
minore un percorso di supporto genitoriale .
A tal uopo il Tribunale di Milano, citando preliminarmente la
sopracitata sentenza della Corte di Cassazione , onde giustificare la
propria decisione difforme, sosteneva che non intendeva imporre ai
genitori tale supporto, ma semplicemente li onerava di
ciò, argomentando che il Collegio, nell’interesse preminente della
prole, segnalava alle parti la necessità di intraprendere determinati
percorsi di supporto personale anche di tipo terapeutico .
E il Tribunale ancora afferma che la libertà personale di
autodeterminazione e di scelta sulla propria salute di chi è genitore
incontra pur sempre un limite nel diritto del figlio minore ad una sana e
consapevole crescita, diritto di rango anche questo costituzionale ,
garantito, altresì, da convenzioni comunitarie ed internazionali e che
, quindi , il Tribunale deve tutelare.
Pertanto il Collegio sostiene che si tratta di un “invito
rivolto ai genitori, che, per quanto rimesso alla libertà di scelta
dell’adulto genitore, è pur sempre in funzione della tutela
dell’interesse e dell’equilibrio psicofisico del figlio minore e potrà
avere delle conseguenze per il genitore non responsabile tutte le volte
in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti
pregiudizievoli per il figlio” E qui il tribunale
di Milano cita gli articoli 337 ter c.c. e 333 c.c. per evidenziare in
maniera esplicita i provvedimenti che nel caso di specie potranno essere
adottati nei confronti de genitori che non ottemperino all’invito
effettuato dal Collegio giudicante.
Una successiva pronuncia della prima sezione civile del Tribunale di Roma del 13 novembre 2015 ( Pres. Mangano, rel. Galterio) prescrivendo
un percorso terapeutico ad una coppia genitoriale problematica,
dichiara che la prescrizione terapeutica si traduce nel caso di specie
nell’unico strumento disponibile da parte del giudice per il superamento
della conflittualità genitoriale , affinché sia garantita l’equilibrata
crescita del minore, nel rispetto del suo diritto alla bigenitorialità.
Sostiene il Tribunale che, benché sia consapevole del diverso
orientamento della Cassazione , non crede che tale disposizione sia in
contrasto con i dettami costituzionali , atteso che si tratta di un “onere” e
che pertanto , essendo prevista nell’interesse dello stesso onerato,
non è obbligatoria ed è priva di conseguenze sanzionatorie personali ,
nel caso in cui rimanga inattuata, “ricadendone semmai gli effetti sul regime di affido..”nell’interesse preminente di una sana crescita del minore.
Recentissimo è poi il decreto del Tribunale di Milano sez. IX dell’11 marzo 2017 ( Pres. Amato , est. G. Buffone).
Con tale provvedimento viene prescritto alla coppia genitoriale un
percorso di sostegno e di cura nell’esclusivo interesse della figlia
minore. Nel caso che ci occupa la bambina aveva assunto come proprio il
pensiero materno dicotomico, dove sul padre veniva riversata ogni colpa,
mentre la madre era esente da ogni responsabilità.
Assume il Collegio “la situazione attuale di figlia può
ricondursi anche alla attuale situazione della madre, la quale all’esito
degli accertamenti , è emerso accusare un deficit di mentalizzazione e
una distorta lettura della realtà. Causa centrale del rifiuto della
bambina e dell’immagine rigidamente negativa che figlia ha del padre è
la madre che , consciamente o inconsciamente, ha inevitabilmente e
costantemente trasmesso alla figlia i propri distorti convincimenti
negativi, paurosi e pericolosi sulla figura paterna..” E allora il
Tribunale afferma che è necessario procedere a prescrizioni
psicoterapeutiche e di sostegno per i due genitori. A tal uopo , citando
la sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che ha sostenuto essere
inammissibili le prescrizioni rivolte ai genitori, nonché le sopracitate
sentenze di merito del Tribunale di Milano e di quello di Roma, alle
quali ultime aderisce il Collegio giudicante, afferma che la libertà di
autodeterminazione e di scelta sulla salute del genitore, sebbene
afferenti a diritti di rango costituzionale, trovano però il limite nel
diritto del minore ad un percorso di sana e matura crescita, anche
questo diritto di rango costituzionale , altresì tutelato da convenzioni
comunitarie ed internazionali e che è “compito del tribunale in
ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull’esercizio
e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura
in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico potrebbero
consentire, se seguiti , ad uno o ad entrambi i genitori di superare le
proprie fragilità e criticità personali e di conservare integra la
propria responsabilità genitoriale”.
Anche tale decreto, come i due precedenti provvedimenti di merito
citati, fa rilevare che si tratta comunque di un invito e non di un
obbligo imposto alla coppia genitoriale, però si sottolinea che ,
sebbene sia un invito giudiziale rimesso alla libertà di scelta del
genitore, è pur sempre finalizzato all’equilibrio psicofisico e
all’interesse preminente del figlio minore e, pertanto, può avere serie
conseguenze per il genitore che non accoglie tale invito tutte le volte
in cui le sue “libere legittime scelte si traducano in comportamenti
pregiudizievoli per il figlio “ , con tutte le conseguenze ex artt, 337
ter c.c. e 333 c.c..
In particolare la madre alienante veniva invitata ad effettuare
interventi di supporto psicologico –psichiatrico ,oltre che di supporto
alle genitorialità insieme con l’altro genitore, al fine di eliminare la
dispercezione delle realtà che aveva e prendere così coscienza delle
proprie difficoltà personali e dei distorti convincimenti sull’ex
coniuge, dando così una realistica lettura alla minore della figura
paterna . In difetto, la figlia minore, già affidata al comune di
residenza, sarebbe stata collocata dall’ente affidatario in ambiente
protetto e tolta alla madre.
Orbene una riflessione sorge spontanea: certamente è lodevole il fine
ultimo dell’interesse preminente dei minori quale principio motore che
conduce a disporre per i genitori un percorso psicoterapeutico, ma ci
si domanda se poi tale obiettivo in verità si raggiunga sul serio,
atteso che i genitori intraprendono tale iter spesso, senza esserne
motivati ,ma solo perché sollecitati dal Tribunale, temendo di perdere
l’affidamento, il collocamento della prole se non addirittura
l’esercizio della responsabilità genitoriale.
E poi , anche motivato dall’interesse preminente dei minori, sia che
sia invito, onere, o altro, in ultima analisi, nella sostanza, tale
prescrizione dai genitori viene vissuta e sentita sempre come un
obbligo sotto minaccia della sanzione di perdere il collocamento o
l’affidamento della prole e, pertanto, in concreto , diventa
l’impartizione di una sorta di trattamento sanitario obbligatorio in
difformità dell’art. 32 secondo comma della nostra Costituzione.
Come sostiene la Cassazione il percorso di maturazione personale
dei genitori e la loro assunzione di responsabilità consapevole in tanto
potrà aversi in quanto liberamente avviata , affidata al loro diritto
imprescindibile di autodeterminazione; se non sarà intrapreso
liberamente, raramente potrà condurre a risultati positivi ed efficaci
nel tempo.
Avv. Margherita Corriere
Presidente Sez. Distrettuale AMI di Catanzaro
Fonte: http://www.ami-avvocati.it/prescrizioni-ai-genitori-di-percorsi-terapeutici-individuali-e-di-coppia-dopo-la-sentenza-della-corte-di-cassazione-n-135062015/
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