martedì 4 settembre 2018

Affido condiviso: cosa prevede il DDL Pillon

FONTE: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/09/04/affido-condiviso-cosa-prevede-il-ddl-pillon

Affido condiviso: cosa prevede il DDL Pillon

    Il disegno di legge Pillon (atto Senato n. 735), che riprende il cognome del senatore leghista proponente, e che reca “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, nei prossimi giorni principierà il proprio iter parlamentare, preannunciando di attestarsi quale prima ed epocale riforma, nella delicatissima area del diritto di famiglia, dell’attuale legislatura. Presentato il I agosto scorso, ha destato il concreto interesse, riscontrando consenso e apprezzamenti diffusi, delle più cliccate testate telematiche.

    Al di là di ogni ragionevole, o meno, previsione di giudizio, sia sociale che istituzionale, appare indubbio che la tematica in questione coinvolga un sempre più elevato numero di famiglie italiane. Nell’intenzione dei senatori che hanno sottoscritto il disegno di legge, consci delle criticità palesate dall’applicazione fattuale della Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”), la riforma rappresenta l’adempimento di un impegno assunto con il noto contratto di governo. Quest’ultimo, nell’ambito del diritto di famiglia, ha previsto taluni ritocchi normativi volti ad indirizzare la materia in commento verso una progressiva degiurisdizionalizzazione:
    riassegnando centralità a famiglia e genitori,
    restituendo ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli,
    lasciando al giudice il ruolo residuale su un duplice fronte:
    decidere nel caso di mancato accordo,
    verificare la non contrarietà all’interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.
    La relazione che accompagna lo schema di legge indica, riassumendoli, i criteri già segnati dal contratto di governo:
    mediazione civile obbligatoria per le questioni ove siano coinvolti i figli minori di età,
    equilibrio tra ambedue le figure genitoriali,
    tempi paritari,
    mantenimento in forma diretta ed in assenza di automatismi,
    contrasto al fenomeno della cd. alienazione genitoriale.

    Punti principali

    Più in dettaglio, tra i punti posti in rilievo da Pillon e cofirmatari a sostegno della proposta novella, si segnalano:

    Adr

    Il previsto congegno di ADR (Alternative dispute resolution) intende intende prevenire, la lite giudiziaria, in considerazione delle conseguenze che la stessa comporta per una famiglia sul piano relazionale ed economico. L’incessante rimando che affiora nella proposta in commento, alle procedure di ADR (conciliazione, mediazione, coordinazione genitoriale) ha il dichiarato fine di restituire la responsabilità decisionale ai genitori, sostenendoli e supportandoli nei momenti ove, a causa della difficoltà di dialogo, non siano autonomamente in grado di mantenere percorribile la via maestra della comunicazione non ostile, nel superiore interesse del minore.

    Co-parenting

    Per quanto concerne più propriamente l’aspetto dell’affido condiviso, Pillon e company hanno evidenziato che la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, non sta garantendo appieno la cogenitorialità (co-parenting) delle coppie separate, e più in particolare viene riportato che in Italia:
    • l’affido a tempi paritetici sia stimato intorno all’1-2 per cento
    • l’affido materialmente condiviso (valutando tale una situazione ove il minore trascorre almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore meno coinvolto) concerne il 3-4 per cento dei minori
    • l’affido materialmente esclusivo riguarda oltre il 90 per cento dei minori

    Adeguamento alla Risoluzione UE 2079/2015

    La relazione richiama la Risoluzione n. 2079 del 2015, del Consiglio d’Europa, la quale esorta gli Stati membri ad adottare legislazioni che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, per garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni rilevanti per la vita e lo sviluppo della prole, nel miglior interesse di questa, suggerendo, oltre al resto, di introdurre nella legislazione interna il principio della doppia residenza, ovvero del doppio domicilio, dei figli in ipotesi di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso ovvero di negligenza verso un minore, oppure di violenza domestica. Lo stesso atto europeo consiglia di adottare le misure necessarie per incoraggiare la mediazione all’interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori, istituendo un colloquio informativo obbligatorio fissato dal giudice. Infine, la Risoluzione chiede ai Paesi membri di incoraggiare l’elaborazione di piani parentali che permettano ai genitori di definire, in prima persona, i basilari aspetti dell’esistenza del loro figlio.

    Mantenimento diretto

    Nella relazione accompagnatoria si esplicitano le ragioni secondo le quali il principio del mantenimento diretto, seppur astrattamente previsto dalla disciplina quale modalità di default per provvedere alla prole, dovrebbe assurgere a “regola”. Si evidenzia che il medesimo concetto contribuisce, in capo al minore, a una percezione di maggior benessere economico: non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo dall’ex partner, verso cui, a torto o anche a ragione, non nutre più fiducia. I proponenti osservano, al contrario, che in Italia si è rimasti fermi all’antiquata idea dell’assegno, priva di valenze relazionali, a carico di uno dei genitori. Ed ancora, la disciplina già vigente manifesta preferenza nei confronti del mantenimento diretto della prole a carico dei genitori, individuando l’assegno perequativo unicamente quale espediente residuale. Nondimeno, nell’applicazione pratica, ciò che doveva avere un ruolo residuale si è evoluto in ordinario, registrandosi, per l’effetto, una considerevole casistica ove nei relativi provvedimenti di separazione, divorzio, o anche di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, non si prevede un assegno mensile a carico dell’uno ovvero dell’altro genitore. Ciò posto, per i proponenti appare maturo il tempo per una novella normativa, al fine di indicare la preferenza dell’ordinamento per la forma diretta di mantenimento, ed anche in considerazione della circostanza che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equivalenti con ognuno dei genitori, è più agevole, per questi ultimi, provvedere senza deviazioni alle esigenze della prole. Infine, viene proposto di attuare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in forma diretta, individuando i costi standard nonché i capitoli di spesa.

    Assegnazione della casa familiare

    Cancellata la figura del genitore collocatario, ne discende che il minore potrà avere due case: in ipotesi di separazione, il conflitto tra i genitori è in genere determinato dall’interesse economico all’assegnazione dell’abitazione familiare. In riferimento alla fattispecie statisticamente più frequente di casa familiare co-intestata alla coppia, la proposta di modifica richiama la disciplina afferente alle norme sulla comunione (articoli 1100 e seguenti del codice civile), che prevede il diritto a un corrispettivo da parte del comproprietario che utilizza la res in via esclusiva, nelle more della divisione. Viceversa, nell’ipotesi di proprietà esclusiva in capo a uno dei due genitori, ovvero a terzi, si richiama l’applicazione delle vigenti norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto o di abitazione, locazione.

    Piano genitoriale

    L’istituto su cui Pillon e colleghi puntano, come strumento per coadiuvare i genitori ad evitare contrasti strumentali e, per l’effetto, a convogliare le energie sulperseguimento del maggior interesse della prole, è quello del piano genitoriale, e sul quale l’ex coppia sarà chiamata a confrontarsi per identificare le concrete esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo pedagogico e progettuale che presti attenzione a tempi e attività della prole, oltre i relativi capitoli di spesa.

    Ascendenti

    Nelle intenzioni del progetto di legge anche i nonni potranno intervenire ed esprimersi attraverso interventi ad adiuvandum dal tenore eminentemente propositivo, nel quadro di tutela del diritto dei minori a intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti. Più in dettaglio, gli ascendenti sono nominati sia nell’articolo 11 (“Modifica dell’articolo 337 ter del codice civile”) che 17 (“Modifica all’articolo 342 bis del codice civile”) dello schema di legge.

    Alienazione genitoriale

    L’impianto dello schema normativo si pone in aperto contrasto col fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori, in favore di un maggiore, corretto, nonché armonico, sviluppo psichico e fisico del minore.

    Articolato normativo del progetto

    Lo schema di legge, strutturato in 24 articoli, attraversa la materia dell’affido condiviso nella globalità delle sfaccettature, senza tralasciare quelle umane e sociali, attraversa e novella finanche l’istituto della separazione personale dei coniugi. Il linguaggio appare alquanto lineare e sintetico, scandendo in modo analitico e con pregevole chiarezza i propositi della riforma.

    Articolo 1

    Viene istituita nonché regolamentata la professione del mediatore familiare, al contempo elencandone i requisiti:
    • titoli di studio
    • specializzazioni
    • percorsi di formazione
    Si demanda alle regioni il compito di istituire e aggiornare, con cadenza annuale, gli elenchi di iscrizione per i mediatori.

    Articolo 2

    Viene sancito l’obbligo di riservatezza per segreto professionale, mediante il divieto di esibire, nei procedimenti giurisdizionali, atti e documenti del procedimento di mediazione, eccetto l’accordo firmato dal mediatore, dalle parti, oltre che dai rispettivi legali.

    Articolo 3

    Definisce e regolamenta il procedimento della mediazione familiare, fissando la durata massima a sei mesi, prevedendone l’accesso volontario delle parti che, in qualsiasi mo- mento, possono interromperne la partecipazione. L’esperimento della mediazione familiare assurge a condizione di procedibilità nell’ipotesi in cui nella controversia siano coinvolti direttamente, o anche solo indirettamente, soggetti minori di età. Il comma VIII prevede l’omologazione del tribunale competente per territorio, al fine dell’esecutività dell’accordo raggiunto, quale esito del procedimento di mediazione familiare. Il tribunale deve decidere, nel termine di giorni quindici giorni dalla formulazione dell’istanza, in camera di consiglio.

    Articolo 4

    Le spese e i compensi per il mediatore sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare nel termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della legge.

    Articolo 5

    Definisce la coordinazione genitoriale come “processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali”. Il comma II istituisce la figura del coordinatore genitoriale, ovvero un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario, sociale, ovvero giuridica:
    • psichiatra
    • neuropsichiatra
    • psicoterapeuta
    • psicologo
    • assistente sociale
    • avvocato
    • mediatore familiare
    Operando in veste di terzo imparziale, si vede assegnato il compito di gestire in via stragiudiziale le liti eventualmente insorte tra i genitori della prole minorenne, in merito all’esecuzione del piano genitoriale. Il giudice, dietro istanza dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale, dispone la nomina qualora ritenuto necessario nell’interesse del minore.

    Articolo 6

    Novella l’articolo 178 del codice di rito civile (“Controllo del collegio sulle ordinanze”), aggiungendo un ulteriore comma, al fine di stabilire che l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli risulti impugnabile dalle parti, mediante reclamo immediato al collegio.

    Articolo 7

    Novella l’articolo 706 del codice di rito civile (“Forma della domanda”), statuendo che le coppie con figli devono procedere alla mediazione obbligatoria per aiutare le parti a trovare un accordo nell’interesse dei minori. Il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, firmata dai coniugi medesimi, ove si dà atto del tentativo di mediazione, nonché del relativo risultato.

    Articolo 8

    Novella l’articolo 708 del codice di procedura civile (“Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente”), prescrivendo che all’udienza di comparizione il presidente, in ipotesi di vana conciliazione, informa le parti in merito alla possibilità di avvalersi della mediazione familiare (si ribadisce, obbligatoria in presenza di figli minori). Il presidente deve anche valutare i rispettivi piani genitoriali assumendo con ordinanza i provvedimenti opportuni nell’interesse sia dei figli che dei coniugi, conformemente al disposto di cui all’articolo 337 ter e seguenti del codice civile.

    Articolo 9

    Rimpiazza l’attuale formulazione dell’articolo 709 ter del codice di rito civile (“Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”), rendendo maggiormente incisivo il ricorso, sul presupposto che la mera ammonizione “si è rivelata un’arma spuntata e incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori”.

    Articolo 10

    Sostituendo la vigente formulazione dell’articolo 711 del codice di rito civile (“Separazione consensuale”), statuisce che in ipotesi di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, comma VI del medesimo codice, nonché dall’articolo 337 ter del codice civile. Qualora sia riscontrato che i coniugi non vi abbiano adempiuto, il presidente deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione. Se ha buon esito, si procede secondo le previsioni di cui all’articolo 708, comma II, al contrario, in caso negativo, il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione oltre che delle condizioni afferenti ai coniugi medesimi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. Viene inoltre precisato che i coniugi i quali abbiano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale, risultano esentati dalla mediazione obbligatoria.

    Articolo 11

    Concerne i provvedimenti sui figli. In particolare, evidenziando la sostituzione del vigente articolo 337 ter del codice civile (“Provvedimenti riguardo ai figli”), la novella statuisce il diritto del minore al mantenimento di un rapporto “equilibrato e continuativo” con ambedue i genitori:
    • ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale
    • trascorrere con ciascuno tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salve le ipotesi di impossibilità materiale
    Si garantiscono:
    • tempi paritari se anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta
    • la permanenza minima di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso ciascuno, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio ed in casi tassativamente individuati
    • diritto a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale
    Il giudice, nell’affidare in via condivisa i figli minori, deve stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni:
    • scolastiche
    • amministrative
    • relative alla salute
    Nel piano genitoriale devono essere anche indicate misure e modalità attraverso le quali ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, conformemente alle esigenze indicate nel piano genitoriale, e tenendo in considerazione:
    • le esigenze del minore
    • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
    • i tempi di permanenza presso ciascun genitore
    • le risorse economiche di entrambi i genitori
    • la valenza economica delle incombenze domestiche e di cura assunte da ogni genitore
    In assenza di accordo, il giudice, udite le parti, stabilisce il piano genitoriale:
    • specificando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore
    • fissando la misura e il modo con cui ciascuno dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli individuato su base locale alla luce del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT
    • individuando le spese ordinarie e le spese straordinarie
    • attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa, dando applicazione al protocollo nazionale sulle spese straordinarie
    Si sancisce, infine, che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice possa disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, perfino se intestati a soggetti diversi.

    Articolo 12

    Rimpiazza l’articolo 337 quater del codice civile (“Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso”), statuendo che il giudice, nelle ipotesi di cui all’articolo 337-ter, comma II, possa disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori se ritenga che l’affidamento all’altro risulti contrario all’interesse del minore, garantendo in ogni caso il diritto del minore alla bigenitorialità. Il genitore al quale risultano affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice:
    • vanta l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi
    • deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato
    Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da ambedue i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati:
    ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione,
    può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
    Sono previsti casi di temporanea impossibilità ad affidare il minore di età ai propri genitori e, in tali ipotesi, il giudice deve stabilire ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale.

    Articolo 13

    Sostituisce l’articolo 337 quinquies del codice civile, modificando le norme sull’affidamento dei figli e le fattispecie di conflittualità genitoriale, inserendo la previsione del secondo tentativo di mediazione, nonché il coordinatore genitoriale, quali tentativi finali per restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della definitiva decisione del giudice. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti:
    • l’affidamento dei figli
    • i piani genitoriali
    • i tempi di frequentazione con la prole
    • l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
    • misura e modalità del contributo

    Articolo 14

    Rimpiazza l’articolo 337 sexies, disciplina la residenza del minore, prescrivendo che il giudice possa stabilire, nell’interesse dei figli minori, che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in ipotesi di dissidio quale dei due genitori potrà seguitare a risiedervi. Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore:
    • non proprietario
    • non titolare di specifico diritto
    • colui che non abita ovvero cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
    • colui che conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio

    Articolo 15

    Sostituisce l’articolo 337 septies, riguardante le disposizioni in favore dei figli maggiorenni, chiarendo che il giudice possa disporre in favore di questi, non indipendenti economicamente, dietro loro istanza, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori, e da versarsi direttamente all’avente diritto.

    Articolo 16

    Subentra all’attuale articolo 337 octies del codice civile (“Poteri del giudice e ascolto del minore”), statuendo che il giudice disponga l’audizione del figlio minore ultradodicenne, e pure di età inferiore ove capace di discernimento. L’ascolto del minore deve essere in ogni caso svolto in presenza del giudice, nonché di un esperto dal medesimo designato, e deve essere videoregistrato. Le parti, che possono assistere in locale separato e collegato per mezzo di video, possono avanzare domande per il tramite del giudice, col divieto di domande:
    • dirette a ottenere risposte relativamente al desiderio del minore di stare con uno dei genitori
    • potenzialmente in grado di suscitare preferenze o conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori

    Articolo 17

    Novella l’articolo 342 bis del codice civile (“Ordini di protezione contro gli abusi familiari”), inserendo un comma per prevedere da parte del giudice, e dietro domanda formulata dalla parte, l’adozione, con decreto, di provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando il figlio manifesti comunque rifiuto, alienazione ovvero estraniazione con riguardo ad uno di essi.

    Articolo 18

    Introduce il nuovo articolo 342 quater nel codice civile, col quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore, che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore, la relativa cessazione. Il giudice può disporre, con provvedimento d’urgenza, la limitazione o la sospensione della responsabilità genitoriale. Il giudice può, in ogni caso, disporre:
    • l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore
    • il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura, di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore
    • l’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma

    Articolo 19

    Statuisce l’abrogazione del comma II dell’articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale, che attualmente prevede che il giudice, pronunziando la separazione, dichiari, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione della sua condotta contrastante ai doveri che scaturiscono dal matrimonio.

    Articolo 20

    Novella l’articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, per stabilire che le parti e i rispettivi legali devono, in ogni caso, applicare le disposizioni di cui agli articoli 337 ter e seguenti del codice civile.

    Articolo 21

    Rappresenta un effetto del principio del mantenimento diretto della prole, pertanto abroga l’articolo 570 bis del codice penale (recante “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, ed inserito dall’art. 2 del D. Lgs. 01 marzo 2018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”).

    Articolo 22

    Prevede l’applicazione dei principi previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio.

    Articolo 23

    Statuisce che le norme della legge (se e nella versione eventualmente approvata), si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della medesima.

    Articolo 24

    Contiene la tradizionale clausola di invarianza finanziari

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