lunedì 18 marzo 2013

PADRI SEPARATI: Per l’88% l’affido condiviso non funziona








In Italia ogni anno ci sono 90.000 separazioni e 55.000 divorzi, il 33,1% dei divorzi ed il 49% delle separazioni vede coinvolti coppie con figli minori. I padri separati in molti casi vivono in condizioni di grave disagio economico.


Dal 2006, la legge 54 sull’affido condiviso regola l’affidamento dei figli stabilendo il principio di bigenitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli; tuttavia, secondo una ricerca condotta dal Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia, su un campione di 200 padri separati (metodo Cawi), alla domanda cosa ne pensa dell’affidamento condiviso, l’88% ha dichiarato l’inefficacia di questo istituto (nel 92% dei casi il figlio viene affidato di fatto alla madre), mentre un 12% si dice soddisfatto dell’istituto che ridurrebbe la conflittualità tra i genitori.

Inoltre, dall’Indagine dell’Osservatorio emerge che il 40% degli intervistati non si sente all’altezza del suo ruolo, a prescindere dalla motivazioni. Al disagio economico, secondo le stime della Caritas il 26% degli ospiti delle mense dei poveri è rappresentato da padri separati, si somma quindi anche un disagio psicologico.

“Assistiamo ad un vuoto di tipo legislativo nelle leggi che regolano l’affidamento condiviso - ha commentato l’avvocato Matteo Santini direttore del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - serve una tutela più forte ed efficace anche sotto il profilo dell’esecuzione dei provvedimenti e delle sanzioni da comminare a carico di quei genitori che non rispettano le disposizioni delle sentenze o il contenuto degli accordi. Una mancata tutela effettiva dei diritti che vengono affermati in una sentenza rende di, fatto, vano ogni riferimento teorico ai principi di bigenitorialità e alle regole sull’affidamento condiviso - continua Santini - che aggiunge - Se il genitore che convive stabilmente con il minore impedisce, di fatto, all'altro di esercitare il proprio di diritto di fare il genitore arreca un danno al minore stesso”.

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