domenica 19 maggio 2013

La Corte di Appello di Brescia colloca il bambino di Cittadella dal padre. Affidamento ai servizi - Associazione di Associazioni Nazionali per la tutela dei Minori

La Corte di Appello di Brescia colloca il bambino di Cittadella dal padre. Affidamento ai servizi - Associazione di Associazioni Nazionali per la tutela dei Minori

La Corte di Appello di Brescia colloca il bambino di Cittadella dal padre. Affidamento ai servizi

La Corte di Appello di Brescia, con decisione recentissima, ri-colloca il piccolo Leonardo dal padre, affidando il minore ai servizi sociali. Certamente, il comportamento tenuto dalla madre immediatamente dopo la sentenza della Cassazione - decisione senza dubbio "politica", tanto da essere immediatamente "sorvolata" dalla corte di appello - non è stato intelligente: il padre non lo vedeva più, neanche per le feste pasquali. 
Leggendo i passaggi fondamentali del decreto (versione integrale in allegato a margine dell'articolo) ci si rende conto che la Cassazione, con la precedente decisione di accogliere il reclamo della madre, ha voluto forzare la mano, interrompendo di fatto e di diritto un percorso che stava cominciando a dare i suoi frutti.
Relativamente al dibattito giurisprudenziale sulla PAS che la Suprema Corte ha scatenato, la Corte di Appello eleva il livello delle fonti, e cita testualmente "La SINPIA, Società italiana di Neuro psichiatria Infantile, (che) la riconosce sin dal 2007; la PAS essa risulta essere inserita nel DSM IV nella sezione problemi relazionali genitore-bambino; molte sono le pubblicazioni che riguardano l'alienazione genitoriale ( doc 8 ) . Si deve aggiungere che anche la corte di cassazione con la sentenza n.5847/12 pubblicata 1'8.3.13 non ha posto in discussione la diagnosi di PAS posta a fondamento del provvedimento impugnato. Il fatto che altri esperti neghino il fondamento scientifico di tale sindrome non significa che essa non possa essere utilizzata quanto meno per individuare un problema relazionale molto frequente in situazione di separazione dei genitori, se non come una propria e vera malattia".
Dice la Corte di Appello: "il provvedimento della corte territoriale che è stato cassato, comportante l'allontanamento del minore dalla madre e dall'ambiente materno, (aveva) consentito al bambino di liberarsi dalla sua condizione di avversione nei confronti del padre. Ne ha accettato la compagnia e finanche di trascorrere la notte con lui attraverso un graduale riavvicinamento. Questo cambiamento di comportamento sta a dimostrare che i soggetti in età evolutiva sono dotati di un alto grado di resilenzia, vale a dire sanno resistere alle condizioni della vita che li pone in difficoltà ed all'azione degli adulti che attraverso il loro conflitto li possono spingere ad allearsi con uno di loro e a rifiutare l'altro.
La -MADRE- , subito dopo la sentenza della corte di cassazione, ha prelevato il figlio dalla casa paterna, gli ha impedito di frequentare la scuola in cui era iscritto, ha tentato di ottenere l'iscrizione presso la scuola di °°°°, ha disatteso il programma del servizio sociale affidatario, ha impedito al figlio di trascorrere parte dei giorni festivi pasquali con il padre portandolo con sé in Toscana da alcuni parenti. In questa situazione i comportamenti che emergono da fatti obiettivi ed inconfutabili consentono di corroborare la prova del suo comportamento alienante e possessivo, nonostante i limiti imposti dal provvedimento del tribunale per i minorenni che ha rigettato la sua reintegra nella potestà ed ha confermato l'affidamento del bambino al servizio sociale.
Dalle sue dichiarazioni orali rese in udienza la -MADRE- risulta desiderosa di restituire al figlio " tutta la sua vita" e non solo la metà che è costituita nel suo rientro nella casa materna. L'altra metà a suo dire è costituita dall'ambiente scolastico ed amicale di °°°°. Nessuno spazio nel suo concetto di vita del figlio è riservato al rapporto con il padre, nonostante le preoccupazioni che asserisce di avere avuto per il rifiuto nei confronti dello stesso.
Di fronte a tale pervicacia nel comportamento materno non si ravvisano le garanzie che la predetta sappia far proseguire il figlio nel rapporto con il padre e non ponga nuovamente in atto ostacoli alla normalità del medesimo, facendo regredire il minore e ponendolo in posizione di grave rischio di disturbi della personalità, siano essi quelli che in campo scientifico vengono da parte degli esperti qualificati come PAS, siano gli agiti aggressivi che derivano dallo stato d'ansia rilevati dagli esperti dei Servizi Sociali.
Indipendemente dalla loro qualificazione dal punto di vista medico, la descrizione dei comportamenti del bambino sulla quale tutti hanno concordato consente di ritenere che i suoi agiti , se non ricomposti, porterebbero a disturbi che impedirebbero al figlio di crescere e sviluppare tutte le sue notevoli capacità intellettuali ed espressive. Non si tratta solo di conservare al bambino la bigenitorialità da intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli debbono poter disporre, ma di evitare che attraverso il rifiuto si vada strutturando una personalità deviante. Si tratta anche di preservare il bambino dal dolore perché le gravi manifestazioni di rifiuto emerse nel passato sono anche espressione di sofferenza.
Per tale ragione va confermato l'affidamento al servizio sociale per la predisposizione di un progetto di sostegno psicologico del bambino e di aiuto alla genitorialità in quanto solo attraverso l'abbassamento del conflitto della coppia si può sperare che il bambino acquisisca sicurezza e serenità. Poiché la madre non lo ha garantito in questo percorso, ma al contrario lo ha ostacolato, la predetta non può ritenersi essere il genitore più idoneo a favorire la crescita del bambino, per cui il collocamento principale dello stesso va disposto presso il padre che ne esercita la potestà.
 
 

Fonte: Redazione - testo del provvedimento tratto da www.http://mobbing-genitoriale.blogspot.it a cura del prof. Gaetano Giordano

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